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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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Art. 141 Rapporto di monitoraggio sui provvedimenti volti a ridurre
sostanzialmente le emissioni di gas serra
1Le imprese di trasporto aereo la cui domanda di riduzione dell’importo della tassa sui biglietti aerei è stata approvata devono presentare annualmente all’UFAM, entro il 30 aprile, un rapporto di monitoraggio sui provvedimenti dell’anno precedente. Il rapporto deve contenere:
a. informazioni sui provvedimenti attuati;
b. per i provvedimenti di cui all’articolo 140 capoverso 1:
1. un elenco dei carburanti fossili e dei biocarburanti acquistati per il consumo proprio per i voli di cui all’articolo 135 effettuati,
2. informazioni sulla prestazione di riduzione netta rispetto al consumo di carburanti fossili;
c. per i provvedimenti di cui all’articolo 140 capoverso 3: un elenco dei voli in partenza di cui all’articolo 135 effettuati con il nuovo tipo di aeromobile, il numero di passeggeri trasportati per i quali è dovuta la tassa, nonché i proventi della tassa risultanti;
d. una conferma dell’impresa di trasporto aereo che le informazioni sono complete e corrette.
2L’UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per verificare il rapporto di monitoraggio.
Art. 142 Mancata attuazione o attuazione insufficiente dei provvedimenti
Se constata che i provvedimenti disposti non sono attuati o lo sono solo in misura insufficiente, l’UFAM esige la restituzione della riduzione della tassa conseguita indebitamente.
Art. 143 Obbligo di indicare l’importo della tassa sui biglietti aerei
1Chi rilascia un biglietto aereo deve indicare separatamente sullo stesso, in modo ben visibile, leggibile e in cifre, l’importo della tassa sui biglietti aerei di cui all’articolo 139.
2Chi offre viaggi aerei pubblicizzati mediante annunci di vendita in stampati o su supporti visivi elettronici deve indicare separatamente negli stessi, in modo ben visibile e leggibile e in cifre:
a. l’importo della tassa sui biglietti aerei versata; e
b. le emissioni presumibilmente causate dal rispettivo viaggio aereo fino all’aerodromo di destinazione secondo l’articolo 44 capoverso 5 della legge sul CO2.
3Le emissioni sono calcolate conformemente all’allegato 25 numero 3.
Art. 144 Dichiarazione relativa alla tassa
1La dichiarazione relativa alla tassa va presentata all’UFAM. La procedura si svolge per via elettronica tramite il Sistema di informazione e di documentazione dell’UFAM. Le imprese di trasporto aereo con sede all’estero designano un domicilio di recapito in Svizzera al momento della prima dichiarazione relativa alla tassa.