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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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2La dichiarazione relativa alla tassa deve contenere:

a. il nome e l’indirizzo dell’impresa di trasporto aereo;

b. il nome e l’indirizzo dell’esercente dell’aeromobile;

c. il nome e l’indirizzo del proprietario dell’aeromobile;

d. informazioni sul numero settimanale dei seguenti passeggeri aerei, suddivisi per categoria di distanza e classe di viaggio:

1. il numero di passeggeri aerei trasportati per cui è dovuta la tassa e i relativi importi;

2. il numero di passeggeri aerei trasportati esentati dalla tassa sui biglietti aerei secondo l’articolo 42 capoversi 2 e 3 della legge sul CO2.

3L’UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per esaminare la dichiarazione.

4Se più imprese di trasporto aereo operano congiuntamente i voli o se i voli sono operati nell’ambito di un leasing, la dichiarazione relativa alla tassa deve essere presentata dall’impresa di trasporto aereo indicata al campo 7 del modulo del piano di volo conformemente all’allegato 16, volume IV della Convenzione del 7 dicembre 194446 relativa all’aviazione civile internazionale.

5Su domanda l’UFAM consente altri periodi di conteggio diversi dal trimestre se l’impresa di trasporto aereo dimostra in modo plausibile che la tassa dovuta non dovrebbe superare l’importo di 200 000 franchi all’anno.

Art. 145 Notifica della decisione di tassazione

Se più imprese di trasporto aereo operano congiuntamente i voli o se i voli sono operati nell’ambito di un leasing, la decisione di tassazione è notificata all’impresa di trasporto aereo indicata al campo 7 del modulo del piano di volo conformemente all’allegato 16, volume IV della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale47.

Art. 146 Rettifica della dichiarazione relativa alla tassa e riscossione

posticipata

1Se l’impresa di trasporto aereo constata di non aver indicato correttamente l’importo dovuto nella dichiarazione relativa alla tassa, deve notificarlo immediatamente all’UFAM.

2L’UFAM esamina la notifica e, se del caso, emana una nuova decisione di tassazione. Fattura all’impresa di trasporto aereo l’importo dovuto.

Art. 147 Pubblicazione di informazioni

Sempre che sia tutelato il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare:

a. i nomi delle persone soggette alla tassa secondo l’articolo 43 della legge sul CO2;

46 RS 0.748.0

47 RS 0.748.0