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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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b. la somma delle tasse sui biglietti aerei pagate e le categorie della tassa di cui all’articolo 139 applicate per ogni persona soggetta alla tassa;
c. i provvedimenti attuati per ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas serra e l’entità della riduzione della tassa di cui all’articolo 140 per ogni impresa di trasporto aereo.
Art. 148 Conservazione della documentazione
Le persone soggette alla tassa devono conservare tutti i documenti necessari per la riscossione della tassa sui biglietti aerei per un periodo di cinque anni e, su richiesta, presentarli all’UFAM.
Capitolo 11: Tassa sull’aviazione generale
Art. 149 Oggetto
La tassa sull’aviazione generale è riscossa alle condizioni di cui all’articolo 49 della legge sul CO2 sui voli in partenza dagli aerodromi di cui all’allegato 25 numero 4.
Art. 150 Voli di formazione nonché voli di collaudo e di lavoro
1Per voli di formazione e addestramento secondo l’articolo 49 capoverso 2 lettera b della legge sul CO2 s’intendono i voli di formazione e addestramento effettuati esclusivamente per acquisire o ottenere una licenza di pilota o un’autorizzazione per l’equipaggio della cabina di pilotaggio, a condizione che ciò sia indicato nel piano di volo;
2Per voli di collaudo secondo l’articolo 49 capoverso 2 lettera d della legge sul CO
2 s’intendono in particolare:
a. i voli che non servono al trasporto di passeggeri o merci, come i voli di posizionamento all’interno della Svizzera per la manutenzione tecnica di aeromobili o i voli che servono al trasferimento di aeromobili;
b. i voli di prova per la manutenzione tecnica di aeromobili che servono al controllo, al collaudo o alla certificazione di aeromobili o di apparecchiature di bordo e di terra;
3Per voli di lavoro s’intendono in particolare i voli utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica.
Art. 151 Voli sui quali sono impiegati carburanti soggetti all’imposta sugli oli
minerali
1Per voli sui quali sono impiegati carburanti soggetti all’imposta sugli oli minerali s’intendono quelli sui quali sono impiegati carburanti per i quali deve essere versata l’imposta sugli oli minerali.
2I voli effettuati con aeromobili operati con carburanti soggetti all’imposta sugli oli minerali rientrano tra quelli di cui al capoverso 1 anche se non è effettuato alcun rifornimento prima del decollo.