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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine

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all’UFAM. La procedura si svolge per via elettronica tramite il Sistema di informazione e di documentazione dell’UFAM.

2La dichiarazione relativa alla tassa deve contenere le seguenti informazioni:

a. il nome e l’indirizzo dell’esercente dell’aeromobile o, in sua rappresentanza, dell’operatore dell’aeromobile;

b. il numero di identificazione dell’aeromobile;

c. il tipo di aeromobile e la massa massima autorizzata al decollo;

d. la data del decollo;

e. l’aeroporto di partenza e il primo aerodromo in cui l’aeromobile atterra secondo il piano di volo;

f. l’importo della tassa per il volo.

3L’UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per esaminare la dichiarazione.

Art. 155 Anticipo e decisione di tassazione

1L’esercente dell’aeromobile o, in sua rappresentanza, l’operatore dell’aeromobile deve versare all’esercente dell’aerodromo un anticipo pari alla tassa dovuta prevedibile.

2Se l’anticipo corrisponde alla tassa dovuta, l’UFAM non emana alcuna decisione di tassazione, a meno che non lo richieda l’esercente dell’aeromobile o, in sua rappresentanza, l’operatore dell’aeromobile. In tal caso, l’esercente dell’aeromobile o, in sua rappresentanza, l’operatore dell’aeromobile deve designare un domicilio di recapito in Svizzera.

Art. 156 Restituzione di una parte della tassa in caso di provvedimenti volti a

ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra

1Se è dimostrato che l’impiego di biocarburanti sui voli in partenza sui quali è riscossa la tassa sull’aviazione generale porta a una riduzione netta delle emissioni di gas serra almeno dell’8 per cento, su richiesta è restituito il 20 per cento della tassa sull’aviazione generale versata secondo l’articolo 153.

2I biocarburanti prodotti a partire da biomassa devono provenire da rifiuti e residui e soddisfare i requisiti di qualità della direttiva (UE) 2018/200148. I biocarburanti prodotti a partire da altri vettori energetici rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 LIOm49.

3Se un aeromobile è sostituito da un aeromobile di un tipo più recente, che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 25 numero 2.3, ed è conseguita in tal modo una riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 10 per cento, su richiesta sui voli effettuati con il nuovo tipo di aeromobile è restituito il 20 per cento della tassa sull’aviazione generale versata secondo l’articolo 153.

48 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; rettificata da GU L 311 del 25.9.2020, pag. 11.

49 RS 641.61