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Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 172 pagine
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7L’UFT esegue le disposizioni sulla concessione di aiuti finanziari per la promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di persone.
8Dopo avere sentito l’UFE, l’UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e del perfezionamento.
9L’UFE e le organizzazioni private incaricate dall’UFE o dall’UFAM assistono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni relative all’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra. L’UFAM può prevedere che i rapporti di monitoraggio di cui all’articolo 90 possano essere presentati per un periodo transitorio tramite tali organizzazioni.
10L’UFAC assiste l’UFAM nell’esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili, alla tassa sui biglietti aerei e alla tassa sull’aviazione generale.
Art. 242 Inventario dei gas serra
1L’UFAM tiene l’inventario dei gas serra.
2Esso calcola, basandosi sull’inventario dei gas serra, se gli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2 sono stati raggiunti. La prestazione dei pozzi di carbonio computabile a livello internazionale risultante dall’utilizzo del suolo, da modifiche nell’utilizzo del suolo e dall’economia forestale è tenuta in considerazione nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi.
Art. 243 Rapporto sui rischi finanziari legati al clima
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e la Banca nazionale svizzera presentano ogni anno al pubblico, in forma aggregata, un rapporto sui rischi finanziari legati al clima.
Art. 244 Indennizzo per le spese d’esecuzione
L’indennizzo per le spese d’esecuzione ammonta all’1,2 per cento dei proventi della tassa sul CO2, della tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale (proventi). Qualora aumentino i proventi, il DATEC, d’intesa con il DFF, riduce adeguatamente la percentuale.
Art. 245 Controlli e obbligo di informare
1Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso:
a. i partecipanti al SSQE;
b. i gestori di impianti che si sono impegnati a una riduzione equivalente;
c. i gestori di impianti con impegno di riduzione;
d. i gestori di impianti ICFC;
e. le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa;
f. le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO2;
g. le imprese di trasporto aereo;