Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 129Fedlex · Rapporto esplicativo
nonché tutte le parti coinvolte nella costruzione di reti termiche (fornitore di calore, gestore/proprietario della rete, Comune di ubicazione e consumatori di calore).
Nel settore dei trasporti, le prescrizioni in materia di CO2 applicabili alle automobili, agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri, nonché d’ora in avanti anche ai veicoli pesanti, creano incentivi volti a incrementare l’importazione di veicoli a emissioni più ridotte. I costi supplementari derivanti dall’acquisto di tali carburanti sono compensati a livello aziendale dal risparmio di carburante. Tuttavia, gli effetti rebound possono comportare un aumento dei chilometri percorsi indotto dal minore consumo di carburanti, in altri termini Il miglioramento dell’efficienza energetica a livello di consumi è azzerato dall’aumento dei chilometri percorsi, di conseguenza i gas serra emessi non diminuiscono.
Anche l’obbligo per gli importatori di carburanti di adempiere almeno il 3 per cento dell’obbligo di compensazione con provvedimenti volti a ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti comporterà una riduzione delle emissioni per i veicoli a benzina e diesel. I provvedimenti nel settore dei trasporti ridurranno perciò il consumo di carburanti fossili per chilometri percorsi grazie a una maggiore efficienza dei veicoli in termini di riduzione del CO2, nonché mediante la sostituzione di carburanti fossili con carburanti rinnovabili. Detti provvedimenti pongono però soltanto incentivi esigui alla riduzione dei chilometri percorsi complessivamente. L’impostazione dei provvedimenti lascia ai vari gruppi di destinatari (importatori di veicoli e importatori di carburanti) un margine di manovra sulle modalità di riduzione delle emissioni.
A partire dal 2025, gli importatori di veicoli saranno confrontati a requisiti di riduzione più severi e per gli importatori di veicoli pesanti saranno introdotti per la prima volta valori obiettivo di CO2; ciò richiede l’adeguamento dei modelli aziendali verso veicoli più efficienti. L’onere esecutivo per il settore automobilistico non dovrebbe cambiare molto per i veicoli leggeri, mentre per i veicoli pesanti l’esecuzione potrà verosimilmente essere attuata anche senza nuovi obblighi di trasmissione dei dati per gli importatori.
In futuro, gli importatori di carburanti dovranno compensare una quota maggiore delle loro emissioni. Per evitare che i costi delle prestazioni di compensazione siano addossati dagli importatori ai consumatori in maniera eccessiva, è previsto un limite massimo per il supplemento sulla benzina e sul diesel. Il supplemento massimo ammonterà a 10 centesimi al litro fino al 2024 e a 12 centesimi al litro a partire dal 2025. Ciò può comportare costi supplementari di X l’anno per le economie domestiche e le imprese che utilizzano veicoli a carburanti fossili. Se gli importatori di carburante riscuoteranno un limite massimo è, tuttavia, una questione aperta e dipende in particolare dalla situazione competitiva e dai margini. Finora il limite massimo è stato di 5 centesimi al litro, ma non è mai stato applicato. Le economie domestiche senza auto o con un veicolo elettrico non sono toccate da ciò. Gli attuali requisiti per il rilascio di attestati per riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono mantenuti per il periodo 2022-2030 con alcuni adeguamenti. In virtù dell’Accordo di Parigi, d’ora in poi tutti i Paesi devono perseguire propri obiettivi di riduzione, pertanto la disponibilità della compensazione all’estero diminuisce. La condizione per i progetti di compensazione all’estero è che la Confederazione stipuli accordi bilaterali con i Paesi che garantiscono l’addizionalità delle riduzioni certificate delle emissioni. È possibile che la disponibilità di progetti di compensazione retroceda anche in Svizzera, poiché una quota crescente delle emissioni è già trattata con provvedimenti di politica climatica di altro tipo. Nel complesso i prezzi per ogni tonnellata compensata aumentano. Gli importatori di carburante possono addossare questi costi ai consumatori (imprese ed economie domestiche) con una maggiorazione di 12 centesimi al litro. Aumenta anche la disponibilità massima al pagamento degli assoggettati all’obbligo di compensazione, poiché l’ammontare della sanzione è fissato da 160 a 320 franchi per tonnellata di CO2 in Svizzera e a 100 franchi per tonnellata di CO2 all’estero. Rispetto alla legge vigente, i costi di una prestazione chilometrica media potrebbero dunque aumentare di circa 50 franchi l’anno.
D’ora in poi, sarà riscossa una tassa per l’acquisto di biglietti aerei e per i voli in partenza assoggettati al diritto svizzero dei trasporti. Sui voli di linea e charter sarà imposta una tassa per passeggero da 30 a 120 franchi per biglietto aereo, a seconda della distanza percorsa e della classe. Le imprese di trasporto aereo assoggettate alla tassa potrebbero addossare ai passeggeri la maggior parte dei costi supplementari causati dalla tassa e dall’esecuzione. I viaggi aerei diventeranno dunque lievemente più