Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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La riduzione secondo lo stato della tecnica (art. 8 legge sul CO2), la promozione dell’innovazione finanziata dal Fondo per il clima ed eventuali provvedimenti nel settore finanziario non esplicano alcun effetto significativo a breve termine. Tali provvedimenti definiscono l’orientamento in funzione di uno sviluppo rispettoso del clima fino alla metà del secolo.

La tassa sui biglietti aerei e la tassa sull’aviazione generale contribuiscono all’obiettivo riducendo le emissioni del trasporto aereo internazionale, che non rientrano tuttavia nel campo d’applicazione dell’Accordo di Parigi e quindi della legge sul CO2. L’effetto delle due tasse nel 2030 potrebbe ammontare al massimo a 1,3 milioni di tonnellate di CO2eq.

Se i provvedimenti saranno attuati in modo coerente, entro il 2030 le emissioni di gas serra in Svizzera potrebbero scendere a circa 33 milioni di tonnellate di CO2eq. Si tratterebbe di poco meno di un milione di tonnellate di CO2eq in più rispetto a quanto sarebbe necessario per rispettare l’obiettivo di riduzione nazionale. Secondo le stime attuali, la quota massima possibile per misure di compensazione all’estero secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera b legge sul CO2 non dovrà pertanto essere interamente impiegata. Per l’intero periodo 2022-2030 sono necessari provvedimenti all’estero per poco meno di 40 milioni di tonnellate di CO2eq. Le aliquote di compensazione di cui all’articolo 102 garantiscono che tali prestazioni di riduzione siano fornite.

4.2 Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione

Se il consumo di energia fossile diminuisce, cala anche il gettito dell’imposta sugli oli minerali. L’effetto maggiore potrebbe provenire dai valori obiettivo di CO2 per i veicoli nuovi, che aumentano l’efficienza dei carburanti e la quota di veicoli elettrici, nonché l’obbligo di compensazione del CO2, che deve essere fornito per almeno il 3 per cento mediante riduzioni nell’ambito del trasporto. Ciò interesserà anche il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) e il Finanziamento speciale per il traffico stradale e quindi i Cantoni. Per il FOSTRA ciò causerà due effetti contrapposti, che secondo le stime si bilanciano tra loro: da un lato, a causa dell’inasprimento dei valori obiettivo in materia di CO2, si devono prevedere prestazioni sostitutive più elevate da parte degli importatori di veicoli e, dall’altro, la metà di queste entrate confluirà nel Fondo per il clima.

L’aumento della tassa sul CO2 e le due nuove tasse sull’aviazione andranno ad aumentare la quota fiscale. Il Fondo per il clima è neutro per le finanze federali, nella misura in cui sarà alimentato dalle tre tasse d’incentivazione e dalle prestazioni sostitutive degli importatori di veicoli. Anche i proventi della vendita all’asta dei diritti di emissione (circa 15 milioni all’anno) confluiranno d’ora in avanti nel Fondo per il clima e non più nel bilancio generale della Confederazione. Lo stesso vale anche per le prestazioni sostitutive di imprese esentate dalla tassa, di partecipanti al SSQE o di importatori di carburanti soggetti all’obbligo di compensazione.

Le spese per il personale e le finanze necessarie per l’esecuzione dei diversi strumenti saranno finanziate con le entrate previste dalla legge e non graveranno ulteriormente sulle finanze federali. Tali strumenti saranno finanziati con l’1,1 per cento delle entrate delle tasse d’incentivazione.

I Cantoni saranno indennizzati per i compiti esecutivi nel Fondo per il clima, in particolare per il Programma Edifici, con il 5 per cento dei mezzi finanziari propri di promozione. Come finora, i Cantoni hanno un obbligo di notifica per gli impianti industriali che devono partecipare al SSQE e sono tenuti a emanare standard per gli edifici. I nuovi compiti dei Cantoni comprendono l’esecuzione dei valori soglia per il CO2, le riduzioni secondo lo stato della tecnica sulla base del rapporto d’impatto ambientale o, per gli impianti più piccoli, la relazione ambientale, nonché un obbligo d’informazione in caso di cambiamento di destinazione di fondi annotati come pozzo di carbonio nel registro fondiario.

I compiti esecutivi nell’ambito della tassa sull’aviazione generale sono assunti dagli esercenti degli aerodromi, mentre nell’ambito della ridistribuzione delle tre tasse d’incentivazione dagli assicuratori malattie e dalle casse di compensazione. Essi saranno indennizzati con le rispettive entrate.

Presso la Confederazione il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è tuttora soggetto all’obbligo di compensazione in quanto importatore centrale di