Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Punti essenziali del progetto

Qui di seguito sono esposti i punti essenziali del progetto e illustrati i singoli strumenti nel loro ordine di apparizione nella legge e nell’ordinanza. Le spiegazioni dei singoli articoli seguono alla cifra 3.

2.1 Riduzione in base allo stato della tecnica

In caso di nuovi impianti o di modifiche sostanziali di un impianto esistente secondo la legge sulla protezione dell’ambiente10 (art. 7 cpv. 7 LPAmb), la nuova legge prevede l’obbligo di limitare le emissioni di gas serra causate da questi impianti (art. 8 legge sul CO2). Si tratta in tal caso di impianti come ad esempio strade (strade nazionali, principali e altre strade a grande capacità e principali), impianti di stoccaggio per prodotti chimici, gas, combustibile e carburante, autosili e posteggi per più di 500 autoveicoli, impianti di fermentazione con una determinata capacità di trattamento e impianti di incenerimento di rifiuti urbani. Se l’esercizio dell’impianto genera una determinata quantità minima di gas serra, le emissioni di tali gas devono essere limitate nella misura massima possibile consentita dalla tecnica e dalle condizioni d’esercizio e per quanto economicamente sostenibile. La legge sul CO2 contiene quindi una base materiale per la verifica degli effetti sul clima nell’ambito dell’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA).

Disciplinamenti a livello di ordinanza: la quantità minima di emissioni annue di gas serra è fissata a 1500 tonnellate di CO2 equivalenti (CO2eq) cosicché gli impianti, per i quali una verifica sistematica di tutti i possibili provvedimenti sarebbe sproporzionata, non sono assoggettati a tale obbligo. Contemporaneamente, la quantità minima mira a garantire che tutti gli impianti rilevanti siano compresi, affinché la regolamentazione ottenga un valore aggiunto dal punto di vista della politica climatica. Sono esonerati da quest’obbligo i gestori di impianti soggetti ad altri strumenti della legge sul CO2, in particolare quelli che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni, stipulano un impegno di riduzione con la Confederazione o hanno concluso un accordo con la Confederazione. In tal modo si evitano imposizioni multiple.

2.2 Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici

Secondo la revisione totale della legge sul CO2, i Cantoni provvedono affinché nel 2026 e nel 2027 le emissioni di CO2 della totalità degli edifici diminuiscano in media della metà rispetto al 1990 (art. 9 cpv. 1 legge sul CO2). A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni. Per le costruzioni nuove sostitutive e per gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti, i Cantoni possono concedere un bonus sull’indice di sfruttamento del suolo pari al massimo al 30 per cento (art. 9 cpv. 2 legge sul CO2). L’articolo 6 dell’ordinanza sul CO2 garantisce che la concessione del bonus sull’indice di sfruttamento sia limitata a edifici modello dal punto di vista energetico, altrimenti si verrebbero a creare elevati effetti inerziali e un vantaggio nell’ambito della legge sul CO2 non sarebbe giustificato L’ordinanza precisa altresì l’obbligo di riferire dei Cantoni (art. 9 cpv. 3 legge sul CO2): ogni due anni, i Cantoni forniscono all’UFAM (giorno di riferimento 31 marzo) informazioni in merito ai provvedimenti adottati e pianificati e al loro effetto, nonché in merito all’andamento delle emissioni di CO2 prodotte dagli edifici sul territorio cantonale (art. 7 ordinanza sul CO2).

Con la revisione totale della legge sul CO2, dal 2023 si applicheranno in tutta la Svizzera valori soglia per il CO2 per gli edifici (art. 10), che varranno per tutti i tipi di edifici in caso di sostituzione dell’impianto di produzione di calore (impianto di produzione di calore, caldaie o bruciatori). Gli impianti di riscaldamento negli edifici collegati a una rete termica11 di un impianto di teleriscaldamento (a prescindere dal vettore energetico) non sono interessati dai valori soglia per il CO2.

10 RS 814.01

11 Reti termiche è il termine generalmente valido per reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel contesto della legge sul CO2 è utilizzato quale sinonimo di rete di teleriscaldamento. Con reti termiche s’intende in linea di principio un’infrastruttura che eroga energia termica a più edifici su fondi diversi.