Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine

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2.4 Scambio di quote di emissioni

Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) è stato adeguato alle novità dell’UE per il periodo di scambio 2021-2030 già con la revisione parziale della legislazione sul CO2 dal 1° gennaio 2021, come ad esempio la riduzione del 2,2 per cento annuo della quantità di diritti di emissione disponibili. Inoltre, analogamente all’UE, determinati impianti sono tenuti a partecipare. Gli impianti con una potenza di 10 MW possono partecipare al SSQE su base volontaria.

Sono ora esclusi gli impianti il cui esercizio genera meno di 5000 tonnellate di CO2eq. I gestori i cui impianti emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2eq possono essere esentati su richiesta, ma devono impegnarsi a una riduzione equivalente se vogliono rimanere esentati dalla tassa sul CO2.

L’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione per i gestori di impianti è calcolata sulla base di parametri di riferimento dell’efficienza, che nell’UE sono stati ridefiniti in marzo 2021.

A differenza di quanto avviene nell’Unione europea (direttiva 2009/31/CE), la cattura e lo stoccaggio biologico del CO2 non sono espressamente disciplinati. La legislazione svizzera dovrà essere opportunamente modificata non appena le condizioni quadro saranno chiarite ed esisteranno piani concreti per i primi impianti.

Per i gestori di aeromobili le regolamentazioni vigenti, nella loro forma in vigore dal 1° gennaio 2021, saranno mantenute invariate.

2.5 Compensazione delle emissioni di CO2 per i carburanti e attestati per le riduzioni delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio

Con la legge totalmente revisionata viene mantenuto l’obbligo di compensazione per i produttori e gli importatori di carburanti fossili. Essi sono tenuti a compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dal traffico con biocarburanti e con progetti o programmi di protezione del clima in Svizzera e all’estero. L’obbligo di compensazione è adempiuto mediante la cessione di attestati nazionali e internazionali. I costi a ciò connessi possono essere trasferiti sui consumatori soltanto fino a un limite massimo di legge di 10 centesimi e, a partire dal 2025, di 12 centesimi per litro di carburante.

La quota minima di emissioni che deve essere compensata in Svizzera ammonta per il periodo 2022- 2024 al 15 per cento e per il periodo 2025-2030 al 20 per cento. Comprese le riduzioni delle emissioni all’estero, in media nel periodo 2022-2024 occorrerà compensare complessivamente il 20 per cento, nel periodo 2025-2027 il 60 per cento, nel periodo 2028-2029 il 70 per cento, infine nel 2030 il 75 per cento all’anno. L’ammontare dell’aliquota di compensazione deriva dal fabbisogno restante di riduzione una volta considerati gli altri strumenti. Il Consiglio federale dovrà adeguare le aliquote di compensazione qualora emergesse che gli obiettivi di cui all’articolo 3 della legge sul CO2 totalmente riveduta non possono essere raggiunti.

Il 3 per cento della compensazione nazionale dovrà essere fornito mediante provvedimenti volti a ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 prodotte dal traffico. Nel caso dei biocarburanti sono computabili soltanto le compensazioni nette. Le emissioni generate, ad esempio, nell’ambito della produzione di carburanti all’estero devono essere dedotte dalle riduzioni nazionali.

Il sequestro del carbonio in pozzi di carbonio biologici (nel bosco e nel suolo) e geologici (nel sottosuolo e nei materiali da costruzione non organici) è ora ammesso come misura di compensazione. Affinché la prestazione di pozzo di carbonio si mantenga durevolmente, i relativi fondi sottostanno a una restrizione di diritto pubblico della proprietà, che sarà annotata nel registro fondiario. Se lo stoccaggio del carbonio non è più garantito, gli attestati rilasciati a tal fine non possono più essere computati sull’obbligo di compensazione. Se i corrispondenti attestati sono già stati consegnati ai fini dell’adempimento dell’obbligo di compensazione, deve essere consegnata una quantità equivalente di certificati ancora validi.

A causa delle limitate possibilità di verifica, all’estero sono ammesse unicamente prestazioni di pozzi di carbonio geologici. Per il resto, i requisiti si applicano allo stesso modo ai progetti di compensazione.