Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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2.8 Tassa sui biglietti aerei
D’ora in poi sui biglietti aerei sarà introdotta una tassa d’incentivazione. L’ammontare della tassa dovrà figurare sui biglietti aerei e sulle offerte di volo e le emissioni presumibilmente causate dovranno essere visibili sulle offerte di volo12.
Meno della metà di questa tassa di incentivazione è a destinazione vincolata per provvedimenti volti a ridurre significativamente le emissioni di gas serra (art. 53 cpv. 2 legge sul CO2). L’ordinanza precisa quindi che il 51 per cento delle entrate sarà ridistribuito alla popolazione e all’economia, mentre il restante 49 per cento sarà a destinazione vincolata per provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra. Sono assoggettate alla tassa sui biglietti aerei le imprese di trasporto aereo che operano voli secondo il diritto svizzero, ossia voli in partenza da un aerodromo in Svizzera o dall’aerodromo di Basilea-Mulhouse secondo i diritti di traffico svizzeri. Il conteggio è effettuato trimestralmente.
L’ammontare della tassa sul biglietto d’aereo è stabilito, all’interno della fascia di oscillazione da 30 a 120 franchi prevista dalla legge, proporzionalmente alla distanza di volo e alla classe di viaggio (art. 44 cpv. 1 e 2 legge sul CO2); eventuali atterraggi intermedi non sono tenuti in considerazione. La distanza è suddivisa nelle tre categorie corto, medio e lungo raggio e la tassa aumenta con l’aumentare della distanza. Le classi di viaggio sono suddivise in due categorie. L’importo della tassa più basso si applica alla classe di viaggio più conveniente offerta, che corrisponde di regola a quella definita «economy». Le imprese di trasporto aereo che attuano provvedimenti che concorrono a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra potranno beneficiare di un’aliquota della tassa inferiore. Tra i provvedimenti si annoverano, ad esempio, l’impiego di biocarburanti per aeromobili acquistati in Svizzera.
2.9 Tassa sull’aviazione generale
D’ora in poi, per i voli commerciali in partenza con una massa al decollo superiore a 5,7 tonnellate, che non sono assoggettati alla tassa sui biglietti aerei e all’imposta sugli oli minerali, sarà dovuta una tassa sull’aviazione generale. Anche qui la legge prevede che meno della metà di questa tassa di incentivazione sia destinata a provvedimenti volti a ridurre significativamente le emissioni di gas serra. Le entrate saranno ridistribuite per il 51 per cento alla popolazione e all’economia e per il 49 per cento impiegate a destinazione vincolata per provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra.
L’importo della tassa sull’aviazione generale è stabilito, all’interno della fascia di oscillazione da 500 a 3000 franchi prevista dalla legge (art. 51 cpv. 1), proporzionalmente in base a tre categorie per la distanza di volo (a corto, medio e lungo raggio) e a tre per la massa massima autorizzata al decollo (leggera, media, pesante). Si tiene inoltre conto della competitività degli aerodromi regionali a cui si applica una tassa inferiore per i voli con una massa al decollo media. Analogamente alla tassa sui biglietti aerei, la riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra, ad esempio mediante l’utilizzo di biocarburanti per aeromobili, può ridurre l’aliquota della tassa.
La tassa sull’aviazione generale è riscossa e fatturata trimestralmente dagli esercenti degli aerodromi, che vengono indennizzati per le loro spese con i proventi della tassa.
2.10 Fondo per il clima e utilizzo dei mezzi finanziari
2.10.1 In generale
Con la destinazione vincolata di una parte delle entrate della tassa sul CO2, dalla tassa sui biglietti aerei e della tassa sull’aviazione generale, nonché dai proventi della vendita all’asta di diritti di emissione e di una parte delle prestazioni sostitutive (art. 53 cpv. 2 e 3 legge sul CO2), il Parlamento ha stanziato mezzi per aiuti finanziari accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dare una svolta
12 Con l’indicazione delle emissioni nelle offerte di volo viene attuata la richiesta della mozione 19.3047 «Dichiarazione delle emissioni di CO2 all’acquisto di un biglietto aereo» di informare i passeggeri in modo trasparente sulle emissioni emesse dal loro volo.