Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Inoltre, deve essere dimostrato che, in linea con l’Accordo di Parigi, non si verificano doppi conteggi e che il progetto contribuisce allo sviluppo sostenibile nello Stato partner.
D’ora in poi potranno essere ammessi progetti il cui impatto sul clima è incerto, a condizione che siano accompagnati da studi scientifici. L’ordinanza disciplina ora anche le condizioni per l’ammissione di organismi di convalida e di controllo.
I progetti e i programmi di nuova registrazione si svolgono sino al 31 dicembre 2030, mentre quelli già registrati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2030.
2.6 Tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili
La tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili viene mantenuta secondo la logica attuale. Giusta l’articolo 34 capoverso 2 della legge sul CO2, l’aliquota massima della tassa ammonta ora a 210 franchi per tonnellata di CO2 totalmente riveduta. L’ordinanza sul CO2 stabilisce obiettivi intermedi per le emissioni di combustibili fossili lungo un percorso di abbattimento, il cui mancato raggiungimento determina un aumento dell’aliquota della tassa. In caso di forte deviazione dal percorso di abbattimento prescritto, la tassa aumenta più velocemente e in misura maggiore. In tal modo si garantisce che le emissioni prodotte dai combustibili fossili possano essere riorientate verso l’obiettivo. Se gli obiettivi intermedi sono rispettati, l’aliquota della tassa rimane al livello esistente.
L’UFAM verificherà costantemente, sulla base della statistica del CO2, in che misura gli obiettivi intermedi per gli anni 2022, 2024, 2026 e 2028 saranno raggiunti. Se le emissioni superano i valori obiettivo, la tassa aumenta tra due anni, all’inizio dell’anno.
2.7 Impegno di riduzione
La possibilità di esenzione dalla tassa sul CO2 con un impegno di riduzione è in linea di massima aperta a tutte le imprese che svolgono un’attività economica. Anche determinati gestori di diritto pubblico di impianti possono stipulare un impegno di riduzione. I privati e gli edifici abitativi continuano invece a non avere alcun diritto di esenzione. I gestori di impianti con un impegno di riduzione sono ora esclusi dalla ridistribuzione della tassa sul CO2.
La convenzione sugli obiettivi con la Confederazione ai sensi della legge sull’energia (LEne) continua a costituire una possibile base per l’impegno di riduzione. Da ciò si evince che i gestori di impianti possono impegnarsi a raggiungere un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, mentre i piccoli produttori che emettono al massimo 1500 tonnellate di CO2eq all’anno possono impegnarsi a raggiungere un obiettivo semplificato in termini di provvedimenti. A titolo di sgravio amministrativo, le convenzioni sugli obiettivi in essere che soddisfano determinati criteri danno diritto a un’esenzione per tutta la loro durata. Chi non intende stipulare una convenzione sugli obiettivi può fissare un obiettivo globale di efficienza in termini di emissioni di gas serra.
I gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi possono presentare un progetto di compensazione, e ciò indipendentemente dall’assunzione o meno da parte loro di un impegno di riduzione. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, gli attestati nazionali rilasciati sono considerati emissioni.
Come finora, su richiesta, ai gestori di impianti ICFC è rimborsato il 100 per cento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili da loro utilizzati per la produzione di energia elettrica. Il 40 per cento dell’importo deve essere investito dal gestore al suo interno o presso terzi che acquistano direttamente calore o energia elettrica dall’impianto ICFC. I gestori di impianti ICFC sono ora esclusi dalla ridistribuzione della tassa sul CO2.