Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Conformemente alla legge totalmente riveduta, il Consiglio federale si avvale della propria competenza per prevedere requisiti meno severi o un’esenzione a tempo determinato dai valori soglia per il CO2 (art. 10 cpv. 5 legge sul CO2): ad esempio, quindi, in caso di imminente allacciamento a una rete di teleriscaldamento, può essere concessa un’esenzione a tempo determinato di al massimo otto anni. L’ordinanza stabilisce inoltre i requisiti per la prova dell’osservanza dei valori soglia, il computo dell’utilizzo di biocarburanti e la procedura di autorizzazione semplice. L’esigenza di comprovare l’osservanza del valore soglia per il CO2 decade se con la sostituzione dell’impianto di produzione di calore si rinuncia completamente all’impiego di combustibili fossili.
Ai Cantoni che entro la data di entrata in vigore della legge sul CO2 totalmente riveduta hanno messo in vigore la Parte F del Modulo di base del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) del 9 gennaio 2015 o una regolamentazione più rigida in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili in caso di sostituzione dei generatori di calore, i valori soglia per il CO2 si applicano solo a partire dal 2026 (art. 82 legge sul CO2).
2.3 Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, nonché di veicoli pesanti
La legge sul CO2 totalmente riveduta provvede affinché gli importatori di veicoli importino e offrano veicoli nuovi più efficienti e più veicoli elettrici. A tal fine vengono fissati, come sinora, dei cosiddetti valori obiettivo indicanti la quantità di CO2 che il rispettivo tipo di veicolo può emettere per chilometro. Dal 2021 le emissioni di CO2 sono calcolate secondo il metodo WLTP, un metodo di calcolo riconosciuto a livello internazionale. Per il periodo 2021-2024, per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri si applicano i valori obiettivo stabiliti nella legge. Tali valori obiettivo vengono convertiti nell’ordinanza secondo il metodo WLTP. Gli importatori di veicoli ricevono annualmente un obiettivo individuale, che viene dedotto dal valore obiettivo secondo la legge sul CO2. Se il parco veicoli nuovi o il veicolo di un importatore non rispetta l’obiettivo individuale, per ogni veicolo è dovuta una prestazione sostitutiva in funzione del superamento.
A partire dal 2025, l’ordinanza prevede ulteriori riduzioni per queste categorie di veicoli. Per i veicoli pesanti saranno introdotti per la prima volta valori obiettivo di CO2 a partire dal 2025. Ritenuto che la regolamentazione si basa sulla sistematica dell’UE, per le automobili e i trattori a sella leggeri si attendono i valori validi nell’UE a partire dal 2025 e dal 2030; essi saranno pubblicati il 1° ottobre 2022 e successivamente recepiti, conformemente alla legge, nell’ordinanza sul CO2 per il periodo dal 2025. Per i veicoli pesanti, i valori UE saranno pubblicati ad aprile 2021 (art. 1 comma 2 e Allegato I numero 3 del regolamento (UE) 2019/1242) e inseriti nell’ordinanza dopo la procedura di consultazione.
Per il momento si continua a rinunciare alla fissazione di obiettivi intermedi in aggiunta ai valori obiettivo vigenti per 5 anni (art. 13 cpv. 1 legge sul CO2) e ciò sarà preso in considerazione soltanto se i valori di CO2 dovessero ristagnare nel periodo 2020-2024.
Inoltre, nella presente revisione dell’ordinanza sul CO2 vengono modificati o introdotti i seguenti elementi:
obbligo di monitoraggio delle emissioni durante l’utilizzo reale e relativo rapporto;
integrazione delle disposizioni di attuazione per i veicoli pesanti, tra cui:
o recepimento del punto di partenza dell’UE per la riduzione delle emissioni di CO2;
o determinazione delle emissioni di CO2 e calcolo dell’obiettivo.
metodi per il computo dei carburanti sintetici nel bilancio di CO2 del parco veicoli;
possibilità di eccezioni per i veicoli elettrici (ai fini del computo sull’obbligo di compensazione); abolizione delle agevolazioni per le automobili (phasing-in) in linea con l’UE;
per i veicoli di determinate marche l’obiettivo era adeguato conformemente alla regolamentazione dell’Unione europea. Questo disciplinamento speciale è stato abrogato con l’applicazione della mozione Müller 20.3210 «Tasse sulle emissioni di CO2. Giustizia anche per i costruttori di nicchia» approvata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati, quindi tutti i veicoli sono assoggettati all’obiettivo regolare.