Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Allegato 4 numeri 12.1.5, 12.1.5a, 12.1.5b e 12.1.5c
Le attuali esigenze relative alle distanze tra gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi sono formulate solo indirettamente. L'OPD vigente rimanda alle «indicazioni dei mezzi didattici usuali» e fa riferimento a uno sviluppo e a una capacità di resa normali degli alberi. Questo nella pratica ha portato a incomprensioni e a disparità di trattamento sfociate anche in ricorsi. Pertanto occorre definire numericamente la distanza minima tra gli alberi. In caso di popolamenti misti con specie per le quali sono prescritte distanze minime differenti, vale la distanza maggiore. Occorre altresì introdurre una distanza minima tra gli alberi e il bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi nonché i corsi d'acqua onde garantire uno sviluppo soddisfacente dell'albero e ridurre il rischio di deriva in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari. Queste esigenze si applicano alle nuove piantagioni a partire dal 1° gennaio 2022.
Allegato 6 lettera A numero 7.7
I pulcini di sesso maschile delle razze ovaiole generalmente non hanno alcuno scopo di utilizzo e vengono quindi abbattuti. Per evitare tale scempio sono stati avviati diversi progetti, come ad esempio quello denominato «Bruderhähne», in cui gli animali di sesso maschile di razze ovaiole vengono ingrassati affinché possano essere immessi nella catena alimentare quali fornitori di carne.
Il programma SSRA prescrive che i polli da ingrasso a partire dal 22° giorno di vita e i pulcini per la produzione di uova a partire dal 43° giorno di vita abbiano accesso all'area con clima esterno (ACE). Nel progetto «Bruderhähne» gli animali di sesso maschile sono stabulati con gli animali di sesso femminile delle razze ovaiole. Per i galletti di queste razze l'accesso all'ACE va pertanto regolamentato analogamente a quello previsto per i tacchini e i pulcini per la produzione di uova. Nell'ambito del benessere degli animali questa apertura tardiva dell'ACE è ritenuta ragionevole, poiché per queste razze la durata d'ingrasso è molto maggiore rispetto a quella delle razze da carne. Si prevede infatti una durata d'ingrasso di circa 80-90 giorni e di conseguenza questi galletti hanno accesso all'ACE per circa metà della loro vita.
Allegato 8
Le riduzioni con importi forfettari e con importi per unità negli ambiti della PER nonché della protezione degli animali e del loro benessere attualmente restano immutate in caso di recidiva. Si propone quindi di raddoppiarle alla primoa recidiva e di quadruplicarle a partire dalla seconda. Le riduzioni vengono così applicate in modo analogo a ciò che è il caso in altri ambiti. Segnatamente si applicano riduzioni in caso di lacune nella documentazione, ad esempio nel libretto dei prati, in quello dei campi o nel registro delle uscite. La modifica riguarda anche le riduzioni con importi per ettaro, ad esempio in caso di lacune nell'impiego di prodotti fitosanitari (all. 8 n. 2.2.5, 2.2.6 lett. h, 2.2.7–2.2.9). Concretamente sono stati riformulati l'ultimo capoverso dei numeri 2.2.1 e 2.3.1 nonché il secondo periodo del numero 2.9.2. La modifica non implica maggiori riduzioni. Tuttavia, in caso di ripetute violazioni anche per queste lacune sono previste sanzioni più severe.
Il 1° gennaio 2022 entra in vigore l’articolo 13 capoverso 2bisOPD (RU 2020 793) che fa riferimento all’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico: Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spandimento di concimi aziendali liquidi devono essere limitati conformemente alle indicazioni dell’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico. Nell’allegato 8 al numero 2.3a Inquinamento atmosferico sono inserite due riduzioni fissate in modo differenziato. La riduzione per il deposito non conforme di concimi aziendali liquidi corrisponde a un importo forfettario, quella per lo spandimento non conforme di concimi aziendali liquidi, invece, è calcolata in base alla superficie interessata. Nel 2022 si applica una disposizione transitoria in base alla quale le lacune riscontrate non comportano ancora una riduzione dei pagamenti diretti, poiché è probabile che non tutte le aziende assoggettate all’obbligo di impiegare tubi flessibili a strascico avranno avuto già modo di acquistare un’attrezzatura conforme alle prescrizioni. Per il deposito di concimi aziendali liquidi a livello esecutivo va osservata anche la disposizione transitoria della modifica dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 12 febbraio 2020. Per gli impianti secondo l’allegato 2 cifra 551, soggetti a risanamento secondo la modifica del 12 febbraio 2020, in deroga all’articolo 10 l’autorità concede ter-