Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

il raccolto dei fiori femminili generalmente vengono effettuati manualmente. A oggi non esiste un metodo di raccolto che prevede l’utilizzo di macchine. Soltanto con la meccanizzazione e lo sviluppo di uno schema di moltiplicazione che escluda completamente la comparsa di inflorescenze maschili sulle piante sarebbe possibile ridurre la distanza tra i semi e quindi tra le piante in modo da permettere anche la formazione di composizioni botaniche compatte e non accessibili. In futuro non si può pertanto escludere che la canapa seminata a file ravvicinate venga raccolta ad esempio per l'estrazione di CBD.

La differenza tra la canapa da trebbiare per l’estrazione dell’olio da quella per l'uso delle inflorescenze è visibile quando le piante hanno raggiunto lo stadio di maturazione per il raccolto. Con il passare del tempo diventa più difficile distinguere la canapa da fiore da quella da fibra. Siccome in Svizzera non esiste un impianto per il trattamento delle fibre e quindi nemmeno una catena del valore a valle, è improbabile che la coltivazione di canapa da fibra si imponga, fatto salvo un possibile effetto in tal senso dei pagamenti diretti. Un uso combinato per la produzione di semi di canapa e di cannabinoidi non è possibile.

I semi di canapa non contengono solo olio, bensì anche proteine molto pregiate che in passato venivano somministrate agli animali sotto forma di panelli oleosi e ora sono state riscoperte per l'alimentazione umana. La resa della canapa si aggira attorno a 3 tonnellate di sostanza secca per ettaro, con un tenore di proteina grezza del 25 per cento. A titolo di confronto, la soia raggiunge una resa di 3- 4 tonnellate di sostanza secca per ettaro con un tenore di proteina grezza del 40 per cento e pertanto è considerata la coltura con la proteina più pregiata dal punto di vista fisiologico-nutrizionale. Quindi anche in futuro l'uso di semi di canapa in Svizzera ricoprirà un ruolo di nicchia come superfood e come componente di specialità e prodotti di tendenza.

Articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3

Dal 1° gennaio 2023 per il calcolo dell'effettivo determinante di animali delle specie ovina e caprina si farà riferimento ai dati della banca dati sul traffico di animali com’è già il caso per i bovini e gli equini. L'attuale autodichiarazione decade. Ciò è possibile poiché dal 2020 nella BDTA vengono notificati e registrati i dati relativi ai singoli animali delle specie ovina e caprina.

Art. 37 cpv. 1

Nel capoverso vengono aggiunti gli animali delle specie ovina e caprina.

Art. 41 cpv. 3bis– 3ter

Il cambiamento dall'autodichiarazione degli effettivi di animali delle specie ovina e caprina all'acquisizione dei rispettivi dati dalla BDTA comporta modifiche delle categorie di animali e dei coefficienti UBG. In seguito alle modifiche, il carico usuale per gli alpi destinati agli ovini, escluse le pecore da latte, dev’essere ricalcolato e notificato ai diretti interessati mediante una decisione. La procedura è identica a quella seguita a suo tempo per la maggiorazione del coefficiente UBG per altre vacche e vacche madri con effetto al 1° gennaio 2014. La base per il nuovo calcolo è costituita dalle permanenze registrate nella BDTA relative agli ovini estivati nel 2021 e nel 2022.

Il carico usuale degli alpi destinati agli ovini è adeguato soltanto se il carico calcolato con le categorie di animali e i coefficienti UBG validi dal 2023 in base al carico effettivo nel 2021 e nel 2022 supera il carico usuale attuale. In questi casi, altrimenti, la modifica della base di dati e dei coefficienti UBG potrebbe comportare una riduzione dei contributi d’estivazione a causa di un carico eccessivo sebbene l’effettivo di animali estivato sia lo stesso. In questi casi il nuovo carico usuale viene fissato come segue.

a. Se il carico medio degli alpi destinati agli ovini negli anni di riferimento ammonta a fino al 100 per

cento del carico usuale, il nuovo carico usuale corrisponde al carico medio negli anni di riferimento calcolato con le categorie di animali e i coefficienti UBG validi dal 2023 per le pecore non munte.