Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
b. Se il carico medio negli anni di riferimento supera il 100 per cento del carico usuale, il calcolo è
effettuato come segue:
Carico usuale Carico degli anni di riferimento, calcolato con le categorie di ani-*
degli anni di riferi- mali e i coefficienti UBG validi dal 2023 per le pecore non munte mento
Carico degli anni di riferimento
La procedura si applica sia per i Cantoni che finora effettuavano il calcolo con i coefficienti UBG secondo l’allegato dell’OTerm sia per quelli che lo effettuavano con il coefficiente UBG relativo alla media ponderata per ovino estivato.
Articolo76
La mancanza di un rimando all’allegato 6 lettera B numero 1.4 ha causato incertezze nell’esecuzione. Pertanto il numero 1.4 viene integrato di conseguenza.
Articolo 76a
Il benessere degli animali è un aspetto importante per consumatori e contribuenti. Per sviluppare ulteriormente i sistemi per il benessere degli animali è necessario svolgere lavori di ricerca in condizioni analoghe a quelle presenti nella pratica. Affinché gli agricoltori innovativi desiderosi di partecipare a simili progetti di ricerca non debbano subire perdite considerevoli, vengono accordate le deroghe necessarie per il progetto di ricerca cosicché l'agricoltore non perda i contributi per il benessere degli animali. In questo modo è possibile garantire che a questi progetti partecipi un numero sufficiente di agricoltori e che quindi i risultati ottenuti siano rappresentativi.
Mediante un'autorizzazione dell'UFAG si garantisce che le deroghe si riferiscano a progetti di ricerca con un accompagnamento scientifico volti a migliorare e a sviluppare ulteriormente le disposizioni sul benessere degli animali. La formulazione è analoga a quella dell'articolo 25a OPD.
Articolo 108 capoverso 3
Il presente capoverso è riformulato e adeguato alla prassi attuale nell’applicazione delle riduzioni. In questo modo, inoltre, non deve essere più fatta alcuna distinzione tra aziende annuali e aziende d’estivazione. Per principio, tutti i controlli in un anno di contribuzione sono determinanti per il calcolo delle riduzioni. Per i controlli svolti soltanto verso la fine dell’anno spesso non è più possibile integrare eventuali riduzioni nel conteggio finale al gestore. Di conseguenza i Cantoni sono autorizzati a considerarle nel conteggio dell’anno civile seguente. I Cantoni possono avvalersi di questa opzione per i controlli svolti dopo il 1° ottobre.
Allegato 4 numeri 12.1.5, 12.1.9, 12.1.10 e 12.1.11
Dal 1° gennaio 2020 è in vigore il nuovo diritto sulla salute dei vegetali (ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV e ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV-DEFR-DATEC). Esso suddivide i parassiti regolamentati e gli agenti patogeni nelle categorie «organismi da quarantena» e «organismi regolamentati non da quarantena». Questi ultimi, secondo la OSalV e la OSalV-DEFR-DATEC, devono essere combattuti ufficialmente solo in regioni con bassa prevalenza (Erwinia amylovora, fuoco batterico) o non devono esserlo più (altri organismi regolamentati non da quarantena). Siccome in relazione agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi la vecchia ordinanza sulla protezione dei vegetali disciplinava solo gli organismi da quarantena, secondo il nuovo diritto occorre fare una distinzione tra le due categorie anche per i contributi per la promozione della biodiversità. Le esigenze riguardanti gli organismi da quarantena sono riassunte nel numero 12.1.10. Di conseguenza le attuali formulazioni a riguardo di cui ai numeri 12.1.5 e 12.1.9 decadono. Affinché gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi aventi diritto ai contributi per la promozione della biodiversità non diventino focolai del fuoco batterico e della Sharka, su tutto il territorio nazionale gli alberi infestati non sono computabili e non ricevono contributi. In situazioni poco chiare, in fase di controllo devono essere coinvolti i servizi fitosanitari cantonali competenti.