Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Art. 5 Agridea
1Agridea è la centrale di consulenza agricola nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr.
2È organizzata come associazione. I membri sono segnatamente tutti i Cantoni.
3Sostiene in particolare i suoi membri e i servizi di consulenza dei Cantoni.
4L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e i Cantoni stipulano una convenzione sulle prestazioni nella quale specificano i campi d’attività prioritari e le attività vincolanti di Agridea.
Art. 6 Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni
1I servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti:
a. salvaguardia delle basi naturali della vita;
b. sviluppo dello spazio rurale;
c. accompagnamento del cambiamento strutturale;
d. produzione sostenibile;
e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola e orientamento al mercato;
f. sviluppo della personalità dal profilo professionale e formazione in gestione aziendale.
2Lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:
a. acquisizione di basi e dati;
b. informazione e documentazione;
c. manifestazioni informative e per il perfezionamento professionale;
d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;
e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi;
f. interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare.
Art. 7 Requisiti del personale specializzato
Il personale specializzato delle centrali di consulenza e dei servizi di consulenza delle organizzazioni deve possedere, oltre alle competenze specialistiche, le qualifiche pedagogiche necessarie all’esercizio dell’attività.