Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Art. 5 Agridea

1Agridea è la centrale di consulenza agricola nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr.

2È organizzata come associazione. I membri sono segnatamente tutti i Cantoni.

3Sostiene in particolare i suoi membri e i servizi di consulenza dei Cantoni.

4L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e i Cantoni stipulano una convenzione sulle prestazioni nella quale specificano i campi d’attività prioritari e le attività vincolanti di Agridea.

Art. 6 Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni

1I servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti:

a. salvaguardia delle basi naturali della vita;

b. sviluppo dello spazio rurale;

c. accompagnamento del cambiamento strutturale;

d. produzione sostenibile;

e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola e orientamento al mercato;

f. sviluppo della personalità dal profilo professionale e formazione in gestione aziendale.

2Lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:

a. acquisizione di basi e dati;

b. informazione e documentazione;

c. manifestazioni informative e per il perfezionamento professionale;

d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;

e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi;

f. interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare.

Art. 7 Requisiti del personale specializzato

Il personale specializzato delle centrali di consulenza e dei servizi di consulenza delle organizzazioni deve possedere, oltre alle competenze specialistiche, le qualifiche pedagogiche necessarie all’esercizio dell’attività.