Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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profilo metodologico del procedimento nonché la diffusione sovraregionale o nazionale dei risultati.
4Gli aiuti finanziari ammontano al 75 per cento al massimo dei costi comprovati. I costi infrastrutturali non sono computabili.
5È fatta salva una riduzione dei pagamenti concordati attraverso una decisione del Consiglio federale o del Parlamento.
6L’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto.
7Nel resoconto si informa sullo stato del progetto e sull’impiego dei mezzi finanziari.
Art. 11 Aiuti finanziari per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo
di progetti innovativi
1L’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari a promotori provenienti dalla filiera agroalimentare per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.
2Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell’ottica di progetti di sviluppo regionale di cui all’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo l’articolo 77 lettere a e b LAgr.
3Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:
a. l’orientamento degli obiettivi del progetto, degli obiettivi parziali, delle fasi d’intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2;
b. le competenze e le responsabilità dei promotori; e
c. il preventivo con la comprova dei fondi propri del promotore.
4Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi per gli accertamenti preliminari, ma al massimo a 20 000 franchi.
5L’UFAG emana una decisione.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 novembre 20072 sulla consulenza agricola è abrogata.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 [RU 2007 6215, 2015 1757, 2017 6105]