Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
4 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr), RS 916.01
4.1 Situazione iniziale
Il burro può essere importato all’interno del contingente doganale solo in grandi recipienti con capacità di almeno 25 chilogrammi onde garantire che all’aliquota di dazio del contingente (ADC) più bassa possa venir importato solo burro da destinare all’ulteriore trasformazione. Nella procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2020 del 3 febbraio 2020, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aveva proposto di stralciare questa prescrizione. Dai pareri espressi in tale occasione era emersa una forte opposizione a tale liberalizzazione e pertanto la proposta era stata accantonata. Tuttavia la norma vigente comporta comunque un notevole svantaggio che deve essere eliminato con una nuova proposta di modifica. Il burro industriale sul mercato mondiale non è offerto solo in blocchi da 25 chilogrammi, ma sempre più anche da 10 chilogrammi. Pertanto la dimensione minima dei recipienti va ridotta da 25 a 10 chilogrammi.
Sulle importazioni effettuate con il permesso generale d’importazione (PGI) l’UFAG riscuote dagli importatori tasse di 3 fino a 5 franchi per ogni lotto di merci sdoganato, adducendo che il dispendio correlato all’amministrazione dei PGI e alle rispettive soluzioni informatiche nonché alla redazione delle decisioni deve essere compensato dagli importatori conformemente al principio di causalità. Oggigiorno tale motivazione non è più giustificata, poiché il PGI funge soprattutto da strumento statistico e le relative statistiche non sono utilizzate dagli importatori, bensì perlopiù da altre cerchie. Inoltre, ormai le decisioni sono generate mediante applicazioni informatiche per cui è diminuito l’onere finanziario. È problematico anche il fatto che singoli gruppi di prodotti, come frutta e verdura o carne di pollame, sono tassati in maniera sproporzionata poiché le tasse sono riscosse per lotto di merce di una linea tariffale e in questi settori le linee tariffali sono numerose. Inoltre i grandi lotti di merci sono gravati in misura minore rispetto a quelli piccoli, il che favorisce le grandi aziende rispetto a quelle di piccole dimensioni, in violazione del principio di equivalenza sancito dall’articolo 46a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Nell’ottica di garantire una parità di trattamento di tutti gli attori è pertanto giustificato abolire queste tasse non equilibrate da più punti di vista. In tale contesto va altresì menzionato che con il progetto DaziT dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è previsto di sostituire il numero PGI con l’ID del partner commerciale proveniente dal SAP o con il numero d’identificazione delle imprese IDI e pertanto a breve termine la tassa decadrà comunque. Inoltre una tassa che non corrisponde all’onere approssimativo viola sostanzialmente gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro dell’OMC (art. VIII GATT; RS 0.632.21). Al contrario, la riduzione o l’abolizione delle tasse sulle importazioni è conforme al suddetto articolo GATT.
In virtù dell’articolo 46a capoverso 4 LOGA, «il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante». Poiché si tratta di importazioni di alimenti necessari per l’approvvigionamento del Paese, si può presupporre un interesse pubblico.
Nel complesso in questo ambito sono riscosse tasse pari a circa 2,7 milioni di franchi l’anno.
Il PGI è formato da un numero a 6 cifre che va indicato nella dichiarazione doganale al momento dell’importazione di un prodotto con obbligo di PGI. Esso consente all’AFD e all’UFAG di attribuire l’importazione a una determinata persona. Il PGI è importante in particolare in relazione all’amministrazione dei contingenti doganali. Le quote del contingente sono assegnate dall’UFAG e contabilizzate dall’AFD. Inoltre il PGI è utile per altre rilevazioni statistiche, come per esempio in vista dell’assegnazione di quote di contingente in base alle importazioni precedenti. Negli ultimi anni sono state sviluppate e migliorate le possibilità tecniche dal profilo informatico per la valutazione delle importazioni e la loro attribuzione a determinate persone, come richiesto ad esempio per la pubblicazione dell’utilizzazione delle quote di contingente nel quadro del Rapporto annuo del Consiglio federale concernente le misure tariffali. Questo consente all’UFAG di rinunciare all’obbligo di PGI per ulteriori 46 voci di tariffa. Inoltre in relazione al progetto DaziT dell’AFD si prevede di sostituire il numero PGI con l’ID del partner commerciale proveniente dal SAP o con il numero d’identificazione delle imprese IDI. La graduale abolizione del numero PGI agevola la transizione verso questo scenario.
4.2 Sintesi delle principali modifiche
Dal 2022 la dimensione minima del recipiente di 25 chilogrammi per il burro importato nell’ambito del contingente doganale sarà ridotta a 10 chilogrammi (art. 35 cpv. 4 OIAgr).
L’obbligo di versare le tasse per importazioni effettuate con il PGI e le relative aliquote sono abrogati (art. 50 e all.6 OlAgr). Nell’ingresso dell’ordinanza è pertanto stralciato l’articolo 46a della legge del