Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulle importazioni agricole

In particolare sono esentate dal PGI le seguenti voci di tariffa:

0401.4000, 0401.5010, 0401.5020, 0402.1000, 0402.2120, 0402.2920, 0402.9110, 0402.9120,

0402.9910, 0402.9920, 0403.9031, 0403.9039, 0403.9061, 0403.9069, 0403.9072, 0403.9079,

0404.1000, 0404.9011, 0404.9019, 0404.9099, 3501.1010.

13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta

Nel disciplinamento del mercato è abrogato l’obbligo di PGI per la frutta da sidro (voci di tariffa

0808.1011 all’ADFC 0808.1019, 0808.3011 all’ADFC 0808.3019 e 0808.4011) e per i prodotti di frutta al di fuori del contingente doganale. Pertanto tutte le voci di tariffa ADFC sono stralciate dalla tabella dell’allegato 1 numero 13 poiché non sottostanno più alle disposizioni dell’OlAgr.

In particolare sono esentate dal PGI le seguenti voci di tariffa:

2009.7119, 2009.7129, 2009.7990, 2009.8929, 2009.8939, 2009.8949, 2009.9019, 2009.9039,

2009.9049, 2009.9059, 2009.9079, 2009.9089, 2202.9929, 2202.9959, 2202.9979, 2206.0019

15. Disciplinamento del mercato: cereali e diversi semi e frutta per l’alimentazione umana

Le tre voci di tariffa del contingente doganale n. 27 sono integrate nella tabella con la menzione «PGI non necessario». Pertanto l’importazione di cereali grezzi per l’alimentazione umana non necessita più di un permesso dell’UFAG. L’impegno circa l’uso continuerà a essere verificato dall’AFD. Quindi l’orzo della voce di tariffa 1003.9041, l’avena (1004.9021) e il mais (1005.9021) possono continuare a essere importati nel contingente senza limitazioni quantitative, ma nella trasformazione devono conseguire i valori minimi di resa stabiliti all’articolo 29 OlAgr.

4.4 Risultati della procedura di consultazione

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4.5 Ripercussioni

4.5.1 Confederazione

Con la rinuncia alle tasse riscosse in relazione al PGI, le entrate diminuiscono di circa 2,7 milioni di franchi (sulla base delle cifre del 2019). Dall’altro lato per i costi informatici il risparmio può essere dell’ordine di cinque cifre.

4.5.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

4.5.3 Economia

Le aziende importatrici sono sgravate dal profilo finanziario (nel complesso 2,7 mio. fr.) e amministrativo.

4.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche sono compatibili con il diritto internazionale.

4.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

4.8 Basi legali

Articolo 24 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA;

RS 172.010). Il Consiglio federale sottopone per approvazione all’Assemblea federale le modifiche nell’ambito del Rapporto annuo concernente le misure tariffali. L’Assemblea federale può decidere se restano in vigore oppure se vanno integrate o modificate.