Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulle importazioni agricole

21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Infine può essere abrogato l’articolo 3 dell’ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11) che disciplina le deroghe al campo di applicazione dell’ordinanza sulle tasse UFAG.

È abrogato l’obbligo del permesso generale d’importazione (obbligo di PGI) per lo sperma di bovini e i cereali grezzi del contingente doganale n. 28 (orzo, mais, avena) nonché per determinate voci di tariffa nei disciplinamenti del mercato «frutta da sidro e prodotti di frutta» e «latte e latticini, nonché caseina» (all. 1 n. 4, 13 e 15 OlAgr).

4.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 35 capoverso 4

La disposizione mira a fare in modo che il burro importato sia trasformato o reimballato in unità più piccole all’interno del Paese. Nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.4 il burro non può pertanto essere importato in piccoli recipienti bensì soltanto in grandi recipienti. Sul mercato mondiale il burro industriale è commercializzato sempre più spesso in recipienti da 10 anziché 25 chilogrammi. La disposizione è adeguata a questa evoluzione. Nella seconda frase del capoverso il limite di 25 chilogrammi è ridotto a 10 chilogrammi in modo che possano essere tenuti in considerazione anche fornitori esteri che offrono il burro destinato alla trasformazione in unità da 10 chilogrammi.

Articolo 50 con allegato 6 e ingresso

La disposizione dell’articolo 50, la quale sancisce che le importazioni con PGI sottostanno al versamento di una tassa, è abrogata. Nell’articolo si menzionano le aliquote delle tasse stabilite all’allegato

6. Di conseguenza anche quest’ultimo è abrogato.

L’articolo 50 OIAgr è retto dall’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) il quale pertanto è menzionato nell’ingresso dell’OIAgr. Poiché si tratta dell’unico articolo dell’OIAgr che fa riferimento a questa base giuridica, il rimando all’articolo 46a LOGA è stralciato dall’ingresso dell’ordinanza.

All’articolo 3 dell’ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11) sono disciplinate le deroghe al campo di applicazione. L’unica deroga rimasta per la riscossione di tasse dell’UFAG riguarda la riscossione di tasse per l’importazione di prodotti agricoli secondo l’articolo 50 OIAgr. Con lo stralcio della disposizione nell’OIAgr si può abrogare anche l’articolo 3 dell’ordinanza sulle tasse UFAG.

Con la rinuncia alla riscossione di tasse per l’importazione con PGI vengono meno entrate pari a 2,7 milioni di franchi (sulla base delle cifre del 2019).

Allegato 1 numeri 4, 13 e 15

È abolito l’obbligo del PGI per i prodotti sotto elencati nell’allegato 1 OlAgr. L’attuazione avviene aggiungendo alle voci di tariffa la menzione «PGI non necessario»; altre voci di tariffa sono stralciate dall’OlAgr poiché non sottostanno più alle disposizioni contenute nell’ordinanza.

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini

Alle due voci di tariffa relative allo sperma di bovini si aggiunge la menzione «PGI non necessario» (0511.1010, all’interno del contingente doganale n. 12); altre sono stralciate (0511.1090, al di fuori del contingente doganale).

4. Disciplinamento del mercato: latte e latticini, nonché caseina

21 voci di tariffa non sono più sottoposte all’obbligo di PGI. Si tratta di prodotti del contingente doganale n. 7 per i quali tuttavia non è stabilita alcuna aliquota di dazio fuori contingente (ADFC). Possono quindi essere importati senza limitazioni quantitative all’aliquota di dazio del contingente (ADC)

spesso molto elevata. Tra questi rientrano, per esempio, tutte le voci di tariffa della panna, inclusa la panna acida, aromatizzata o no. Anche l’obbligo di PGI per la caseina, che vige ormai soltanto per la caseina acida della voce di tariffa 3501.1010, è stralciato. Il corrispondente contingente doganale n. 8 non è più amministrato, ovvero tutte le importazioni possono avvenire all’ADC.