Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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11 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIdBDTA), RS 916.4xx
11.1 Situazione iniziale
Il 29 maggio 2019, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio 19.030 concernente la modifica della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) (FF 2019 3451). Il 19 giugno 2020, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato l’adeguamento della LFE. Il testo per la votazione finale è stato pubblicato nel FF 2020 4979; non è stato lanciato un referendum.
Dopo l’entrata in vigore di quelle disposizioni che non richiedono alcun diritto esecutivo (con effetto al 1.1.2021), le rimanenti disposizioni della modifica della LFE entreranno in vigore insieme al presente diritto esecutivo.
La Confederazione già oggi è tenuta a gestire autonomamente una banca dati sul traffico di animali o ad affidarne la gestione a terzi, ai sensi dell’articolo 15a LFE. Un importante obiettivo della revisione della LFE era disciplinare sul piano legislativo la delega della gestione della banca dati sul traffico di animali (BDTA) all'attuale gestore esterno Identitas AG1, la partecipazione maggioritaria della Confederazione alla stessa nonché i parametri gestionali inerenti alla propria politica.
Le questioni relative all’attuazione erano già state affrontate nel messaggio (FF 2019 3451): «l’attuazione delle nuove prescrizioni sulla banca dati sul traffico di animali è di competenza della Confederazione (art. 7a e 45b LFE nonché art. 165gbisLAgr). In virtù dell'articolo 45f LFE, il Consiglio federale emetterà le necessarie disposizioni d’esecuzione relative alla banca dati sul traffico di animali e ai compiti di Identitas AG, come già fatto in gran parte nell’attuale ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 (RS 916.404.1) (in particolare sezione 4). Le nuove necessarie disposizioni d’esecuzione supplementari possono essere ad esempio integrate nell’ordinanza BDTA».
La presente revisione totale dell’ordinanza BDTA non è solo una conseguenza della revisione della LFE summenzionata, bensì è dettata anche dalla necessità di integrare l’ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2) nell’ordinanza BDTA. Questa integrazione è motivata dal fatto che Identitas AG riscuote autonomamente gli emolumenti della BDTA.
L’ordinanza viene quindi denominata «Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali» (OIdBDTA).
11.2 Sintesi delle principali modifiche
L'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA;
RS 916.404.1) e l’ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm- BDTA; RS 916.404.2) sono state accorpate e sono state riprese le disposizioni relative ai compiti di Identitas AG nonché al suo finanziamento.
11.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione
L'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo d’applicazione della OIdBDTA, che comprendono gli obblighi di notifica in relazione al traffico di animali, l'organizzazione, i compiti e gli obblighi di Identitas AG nonché l’elenco dei sistemi d'informazione sviluppati e gestiti da Identitas AG; al momento si tratta della BDTA, del calcolatore di UBG, di E-Transit2 e di Fleko. Siccome le disposizioni riguardanti Fleko sono o saranno definite nell'ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), nella presente ordinanza questo sistema d'informazione non viene
1Nel registro di commercio Identitas AG è registrata con la «i» minuscola. Per coerenza con il testo dell'ordinanza, in questo documento si utilizza la «I» maiuscola.
2Nella pratica si utilizza la dicitura «eTransit». Per coerenza con il testo dell'ordinanza, nel presente documento si utilizza «E-Transit».