Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

tutti i sistemi d'informazione di cui all'articolo 5 capoverso 1. Con l'inclusione dell'attuale prassi a livello di ordinanza nel capoverso 7 s’intende creare chiarezza.

Articolo 6 Accordo di prestazione

A livello di contenuto, questo articolo corrisponde all'articolo 20 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA e al testo del messaggio concernente la revisione della LFE. Tuttavia, ora non si tratta più di un mandato di prestazione che definisce le prestazioni aggiudicate nel quadro della procedura d’acquisto e il relativo compenso, ma di un accordo di prestazione con il quale si concretizzano i compiti definiti nella presente ordinanza. Il capoverso 1 ora include esplicitamente anche il calcolatore di UBG ed E-Transit nell'accordo di prestazione da concludere. L'accordo di prestazione per la gestione e il supporto di Fleko viene concluso separatamente tra l'USAV e Identitas AG (cpv. 2). A livello di contenuto, il capoverso 3 corrisponde all'articolo 20 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA.

Articolo 7 Prestazioni commerciali di Identitas AG

Identitas AG può fornire prestazioni commerciali per terzi, a condizione che queste non pregiudichino lo svolgimento dei compiti della Confederazione menzionati nella OIdBDTA. È tenuta a definire prezzi conformi al mercato per le sue prestazioni commerciali e ad allestire la propria contabilità finanziaria in modo che i costi e i ricavi delle singole prestazioni possano essere dimostrati (cfr. art. 3). Un sovvenzionamento indiretto delle prestazioni commerciali con prestazioni non commerciali non è consentito (art. 7a cpv. 7 LFE rivista, cfr. FF 2020 4979).

Altre prestazioni, diverse da quelle elencate in relazione allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 della presente ordinanza, sono considerate prestazioni commerciali anche se sono svolte per la Confederazione o per altre istituzioni di diritto pubblico (cpv. 1; cfr. fig. 1). Tra queste rientra ad esempio la gestione da parte di Identitas AG su incarico dei Cantoni della banca dati per cani «Amicus». Con il capoverso 2 si garantisce che nell’ambito della fornitura di prestazioni commerciali Identitas AG non tragga alcun vantaggio dai dati raccolti in relazione all'adempimento dei suoi compiti di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 e che quindi non si violi il diritto sui cartelli o si crei un effetto distorsivo sul mercato.

Articolo 8 Notifica in caso di sospetto di infrazione

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 23 dell'attuale ordinanza BDTA. Nel capoverso 1, oltre alla legislazione sulle epizoozie viene menzionata la legislazione sull'agricoltura. Occorre ad esempio notificare all’ufficio cantonale dell’agricoltura l’eventuale sospetto di indicazioni non veritiere sul tipo di utilizzazione. Con queste notifiche s’intende migliorare la qualità dei dati e non punire la persona soggetta all'obbligo di notifica.

Articolo 9 Gestione strategica e vigilanza

La gestione strategica di Identitas AG era già stata abbozzata nel messaggio concernente la modifica della legge sulle epizoozie: «secondo l'ordinanza del 14 giugno 1997 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR), la gestione della politica propria di Identitas AG, necessaria per raggiungere gli obiettivi strategici, è ora una delle funzioni centrali della Segreteria generale del DEFR (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. f). Siccome l’USAV, competente per la salute degli animali a livello federale, è subordinato al Dipartimento federale dell’interno (DFI), in futuro l’accordo con il DFI sarà il presupposto necessario per la gestione della propria politica».

Secondo il capoverso 1, il DEFR, d'intesa con il DFI, è responsabile della gestione strategica e quindi anche della vigilanza su Identitas AG in veste d'impresa.

Il capoverso 2 sostituisce l'articolo 19 capoverso 2 dell'attuale ordinanza BDTA. Dal canto loro, l'UFAG e l'USAV sono responsabili per la vigilanza sull'adempimento dei compiti di cui all'articolo 5. Concretamente l'UFAG è incaricato di concludere e controllare l'accordo di prestazione per la gestione e l'ulteriore sviluppo della banca dati sul traffico di animali, del calcolatore di UBG, di E-Transit nonché per gli