Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

altri compiti di cui all'articolo 5 capoverso 2 (tranne lett. a n. 3). La conclusione e il controllo dell'accordo di prestazione per la gestione, l'ulteriore sviluppo e per il supporto di Fleko rientrano invece nell'ambito di competenze dell'USAV.

Articolo 10 Dati

Questo articolo è nuovo e offre una visione d’insieme sui dati salvati nella BDTA.

Articolo 11 Storia dell'animale e informazioni dettagliate

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 3 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA. Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 3 capoverso 1bis, con adeguamenti redazionali; il capoverso 3 corrisponde all'articolo 3 capoverso 2, debitamente integrato, dell'attuale ordinanza BDTA. Ora è specificato che alcuni attributi vanno registrati soltanto se conosciuti o disponibili: si tratta del colore dell'animale, del numero d'identificazione del padre dell'animale e della presenza di un parto gemellare. Anche con le migliori intenzioni il numero d'identificazione del padre dell'animale non è sempre conosciuto; di questo se ne tiene conto nel capoverso 3 lettera b. Attualmente già all'atto della notifica di un parto alla BDTA si può già registrare «padre sconosciuto» al posto del numero d'identificazione del padre dell'animale. Di conseguenza anche nell'allegato 1 numero 1 lettera a punto 2 nonché numero 4 lettera a punto 2 si considera la possibilità che il padre non sia sempre conosciuto. Il colore viene registrato solo per gli equidi. Questo in pratica non comporta alcun cambiamento, poiché nella BDTA si tratta già ora di indicazioni facoltative.

Inoltre viene ora determinato il tipo di utilizzazione per gli animali delle specie ovina e caprina (lett. d). Questa informazione fa parte, come per gli animali della specie bovina, delle informazioni dettagliate.

Articolo 12 Dati da altri sistemi d'informazione

A livello di contenuto, la lettera a corrisponde all'articolo 4 capoverso 1 dell'attuale ordinanza BDTA. Siccome i dati sulle aziende detentrici di animali e sui detentori di animali che vanno trasferiti da AGIS nella BDTA sono già definiti negli articoli 7 capoverso 1 e 18a capoverso 1 della legge sulle epizoozie, ora al posto di elencarli viene semplicemente fatto riferimento a questi articoli.

A livello di contenuto, la lettera b corrisponde all'articolo 4b dell'ordinanza BDTA rivista a suo tempo ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021. L'articolo 4 capoverso 3 dell'attuale ordinanza BDTA è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2021 e sostituito dal nuovo articolo 4b. Secondo l'articolo 2 capoverso 5 dell'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), i contributi ai macelli sono assegnati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono eliminati in stabilimenti d’eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale OSOAn (RS 916.441.22). Per la messa in atto di questa condizione, Identitas AG si affida alle informazioni di ASAN. Il flusso di dati corrispondente esiste già, ma al momento non è formalmente regolamentato in un'ordinanza.

Nella lettera c viene precisato che i risultati del controllo degli animali da macello e quelli del controllo delle carni che riguardano la commestibilità vengono salvati in Fleko. Per essere visualizzati nella BDTA, questi risultati devono dapprima essere acquisiti da Fleko.

Articolo 13 Ulteriori dati su persone e aziende detentrici di animali

Dal sistema d'informazione AGIS non è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie sulle persone e sulle aziende detentrici di animali e alcuna informazione sui proprietari di equidi. Queste informazioni devono essere notificate alla BDTA direttamente dalle persone soggette all’obbligo di notifica. Il capoverso 1 di questo articolo riprende le disposizioni degli articoli 5 capoverso 1, 5, 6, 7 e 8b dell'attuale ordinanza BDTA, ad eccezione della disposizione concernente il tipo di utilizzazione delle aziende detentrici di animali di cui all'articolo 5. Questa norma viene ripresa nel capoverso 2 e ora riguarda anche le aziende detentrici di animali delle specie ovina e caprina. In vista dell'utilizzo dei dati BDTA per i pagamenti diretti previsti per gli animali delle specie ovina e caprina, il detentore di