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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine
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Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico RU …
adempie i criteri applicabili ai programmi Open Source4 può motivare un’eccezione. Se i verificatori impiegano più ausili tecnici, la presente disposizione si applica ad almeno uno di essi.
3.18 Per tutti i processi legati all’utilizzazione di componenti affidabili deve
essere elaborata una documentazione scritta e facilmente comprensibile per le persone interessate.
3.19 Di ogni accesso e utilizzazione di una componente affidabile o di un
supporto di dati contenente dati critici deve essere realizzato un protocollo.
4. Procedura di voto
4.1 I votanti dichiarano di aver preso atto delle regole del voto elettronico e
della propria responsabilità.
4.2 Prima di esprimere il voto i votanti sono resi attenti sul fatto che, trasmet-
tendo i loro voti elettronici, partecipano allo scrutinio come se esprimessero il voto per corrispondenza o di persona all’urna. I votanti possono esprimere il proprio voto soltanto dopo aver confermato che hanno preso atto di quanto precede.
4.3 Al momento di esprimere il voto i votanti sono invitati a verificare le note
di conferma secondo il numero 2.5 mediante il riferimento di autenticazione e di segnalare al Cantone eventuali dubbi sulla loro correttezza.
4.4 Prima dell’espressione definitiva del voto elettronico gli aventi diritto
possono ancora esprimere il proprio voto attraverso un canale di voto convenzionale.
4.5 Il sistema client quale si presenta ai votanti non influenza le loro scelte.
4.6 Le istruzioni fornite agli utenti non inducono a votare in modo precipitoso
o senza riflettere.
4.7 Il sistema non offre ai votanti alcuna funzione che permetta di stampare il
proprio voto.
4.8 Dopo l’espressione del voto, ai votanti non è visualizzata alcuna informa-
zione sul voto crittato da loro espresso.
4.9 Nel caso degli aventi diritto di voto che non possono esprimere un voto
perché terzi lo esprimono utilizzando abusivamente il loro materiale di voto, i Cantoni possono ancora permettere l’espressione del voto dichiarando nullo il voto espresso abusivamente. La tutela del voto secondo il numero 2.7 va tutelata.
4.10 Si possono prevedere agevolazioni per permettere agli aventi diritto di
4 Cfr. in merito la definizione nella «Guida pratica: programmi Open Source nell’Amministrazione federale» (disponibile in tedesco), versione 1.0 del 19.12.2019, cap. 1; ottenibile presso: Cancelleria federale svizzera, CH-3003 Berna; scaricabile da www.bk.admin > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Architettura della Confederazione > Open Source Software (OSS).