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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine

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Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico RU …

del software. L’attendibilità di un controllo efficace deve essere supportata dall’impiego di mezzi crittografici in conformità con le migliori prassi.

8.10 Le informazioni essenziali per l’espressione sicura del voto vengono

inviate assieme al materiale di voto. Agli aventi diritto di voto viene spiegato che in caso di dubbio devono attenersi alle informazioni contenute nel materiale di voto e non alle informazioni visualizzate sulla piattaforma utente.

8.11 Agli aventi diritto di voto viene spiegato in che modo la verificabilità e la

tutela del segreto del voto sono garantite.

8.12 Le lacune note e la relativa necessità di agire vengono comunicate in

modo trasparente.

8.13 I verificatori vengono informati e istruiti adeguatamente riguardo ai pro-

cessi cui sono soggetti la correttezza del risultato, la tutela del segreto del voto e l’assenza di risultati parziali anticipati (p. es. generazione di chiavi, stampa del materiale di voto, decrittazione e spoglio). Essi sono in grado di capire i punti centrali dei processi e il loro significato.

9. Apertura e chiusura del canale di voto elettronico

Il canale di voto elettronico è a disposizione soltanto nel periodo ammesso.

10. Controllo della conformità e deposito di voti espressi in modo definiti-

vo

Un voto espresso in modo non conforme al sistema non è depositato nell’urna elettronica.

11. Spoglio dei voti depositati nell’urna elettronica

11.1 La decrittazione dei voti e il loro spoglio possono avere inizio al più

presto la domenica della votazione o dell’elezione.

11.2 Il Cantone esegue la decrittazione e lo spoglio nella propria infrastruttura.

11.3 Il Cantone provvede alla stesura di un protocollo sulla procedura di decrit-

tazione dei voti e sul loro spoglio. L’organo responsabile a livello cantonale approva il protocollo.

11.4 Dalla decrittazione dei voti fino alla trasmissione del risultato dello scruti-

nio ogni accesso al sistema o a una delle sue componenti è effettuato da almeno due persone congiuntamente; esso è registrato per scritto e deve poter essere controllato dai verificatori.

11.5 Se i dati riguardanti il risultato vengono trasmessi a un sistema terzo che

non è sotto il controllo del Cantone, i dati vengono crittati e firmati.

11.6 Il sistema permette di constatare, per mezzo della carta di legittimazione

di voto, se qualcuno ha espresso un voto elettronico.

11.7 La decrittazione e lo spoglio dei voti si svolgono in presenza dei verifica-