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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine
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Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico RU …
tori.
11.8 Alle componenti utilizzate per lo spoglio dei voti sono posti gli stessi
requisiti validi per le componenti di setup secondo il numero 3.
11.9 Nel verificare le note di conferma secondo il numero 2.6 i verificatori si
assumono la loro responsabilità definita dal diritto cantonale.
11.10 L’organo responsabile a livello cantonale sottopone ai verificatori tutti gli
indicatori rilevanti per la correttezza del risultato. Oltre alle note di conferma secondo il numero 2.6, vi figurano in particolare il numero e il tipo di anomalie che gli aventi diritto di voto hanno segnalato al Cantone.
11.11 Il Cantone anticipa eventuali anomalie e a tale scopo elabora, d’intesa con
gli organi interessati, un piano d’emergenza che stabilisce il modo di procedere nei casi specifici. Garantisce la trasparenza nei confronti del pubblico.
12. Dati confidenziali
12.1 Occorre assicurare che né collaboratori né persone esterne conoscano dati
che permettono di stabilire un legame fra l’identità di un votante e il voto che ha espresso.
12.2 Occorre assicurare che né collaboratori né persone esterne conoscano dati
che permettono di ottenere risultati parziali anticipati prima della decrittazione dei voti.
12.3 Il Cantone non deve inoltrare a imprese private la sua parte della chiave
per la decrittazione dei voti di cui dispone, secondo il numero 3.1, sulla componente di controllo da esso gestita.
12.4 Il Cantone tratta in modo confidenziale i risultati dello scrutinio fra il
momento della decrittazione dei voti e il momento della loro pubblicazione.
12.5 Il Cantone provvede affinché i dati che permettono di constatare che gli
aventi diritto di voto hanno votato per via elettronica siano trattati in modo confidenziale.
12.6 Il Cantone provvede affinché i dati personali provenienti dal catalogo
elettorale siano trattati in modo confidenziale. Non può inoltrare tali dati alle imprese private che svolgono il ruolo di gestore del sistema.
12.7 Il Cantone tratta in modo confidenziale i singoli voti dopo lo spoglio.
12.8 Il Cantone provvede affinché i risultati della votazione o dell’elezione di
circondari elettorali più piccoli siano trattati in modo confidenziale.
12.9 Dopo l’omologazione vengono distrutti, secondo una procedura prestabili-
ta e documentata, tutti i dati creati nell’ambito dello scrutinio elettronico, relazionati con i singoli voti immessi e classificati come confidenziali.