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Consultazione 2021/61: Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) · 47 pagine

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Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico RU …

Art. 15 Compiti dell’organo responsabile a livello cantonale

Il Cantone designa un organo che si assume la responsabilità globale e che esegue in particolare i seguenti compiti:

a. definire una direttiva sovraordinata in materia di sicurezza dell’informazione;

b. definire una direttiva in materia di classificazione ed elaborazione delle informazioni per le risorse informative identificate;

c. definire una direttiva in materia di gestione dei rischi;

d. definire e attuare misure per il rispetto delle direttive di cui alle lettere a–c;

e. incaricare un gestore del sistema e definire i requisiti posti alla sua sorveglianza e verifica;

f. definire scadenze per l’esecuzione di atti e operazioni critici;

g. sorvegliare e verificare i lavori del gestore del sistema;

h. designare e istruire i verificatori; e

i. valutare e comunicare la correttezza del risultato dello scrutinio sulla base delle note di conferma di cui all’articolo 5 e di altri indicatori.

Art. 16 Attestati relativi alle domande

1Alle domande di cui all’articolo 27e ODP vanno allegati:

a. certificati e relativi allegati che sono stati realizzati nel quadro delle verifiche di cui all’articolo 10 capoverso 2;

b. analisi attuali dei rischi secondo l’articolo 4, incluse le indicazioni necessarie per la comprensibilità;

c. informazioni concernenti la pubblicazione di documenti secondo l’articolo 11 e le segnalazioni da parte del pubblico secondo l’articolo 13;

d. verbali relativi a test svolti dal Cantone e segnalazioni di lacune esistenti nel sistema.

2Nel caso dei documenti di cui al capoverso 1 che la Cancelleria federale ha già ricevuto e che sono ancora validi, è possibile limitarsi a un rimando.

Art. 17 Ulteriori disposizioni

1I requisiti dettagliati di natura tecnica e amministrativa posti al voto elettronico sono disciplinati nell’allegato.

2In casi eccezionali un Cantone può essere esonerato dall’adempimento di singoli requisiti, sempre che:

a. i requisiti non adempiuti siano indicati nella domanda;

b. l’eccezione sia motivata in modo comprensibile; e