Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine

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3.8 Preparati successori

Si precisano più nel dettaglio i disciplinamenti per i cosiddetti preparati successori (che non comportano alcun beneficio terapeutico supplementare rispetto al preparato originale che figura nell’ES).

3.8.1 Articolo 65bbis capoverso 6 OAMal

Tra i Cantoni AG ritiene che nel CTT debbano essere considerate anche altre forme di somministrazione, metodi o frequenze di applicazione, laddove apportino un chiaro vantaggio per i pazienti; si tratta infatti di fattori che eventualmente potrebbero contribuire indirettamente all’aderenza terapeutica e all’efficacia. BL ravvisa nel disciplinamento previsto un ampio potere discrezionale da parte dell’UFSP, il che metterebbe a rischio la certezza del diritto. I diritti di protezione dovrebbero essere rispettati in ogni caso.

Tra le associazioni dell’economia anche economiesuisse condivide il parere di BL. Due associazioni fanno riferimento all’onere amministrativo supplementare che genererebbe ulteriori costi, in quanto non è chiara la frequenza del CTT. PharmaJura ritiene altresì che nel CTT debbano essere considerate anche altre forme di somministrazione, metodi o frequenze di applicazione, laddove apportino un chiaro vantaggio per i pazienti; si tratta infatti di fattori che eventualmente potrebbero contribuire indirettamente all’aderenza terapeutica e all’efficacia.

Anche le conferenze / associazioni cantonali sono dell’idea che vi sarebbe un onere amministrativo supplementare che genererebbe ulteriori costi. Allo stesso modo ritengono che nel CTT debbano essere considerate anche altre forme di somministrazione, metodi o frequenze di applicazione, laddove apportino un chiaro vantaggio per i pazienti.

I fornitori di prestazioni condividono le stesse argomentazioni delle conferenze / associazioni cantonali. Un numero esiguo di essi aggiunge che questa disposizione sarebbe in contraddizione con la sicurezza dei pazienti, la praticabilità nella consegna dei medicamenti e l’appropriatezza. Inoltre, l’UFSP riceverebbe un ampio margine discrezionale, il che andrebbe a scapito della certezza del diritto. I diritti di protezione dovrebbero essere rispettati in ogni caso. VSVA sostiene inoltre che un limite di 15 anni è arbitrario. A essere decisiva è la presenza o meno sul mercato di preparati che ne imitano altri.

Tra gli assicuratori Groupe Mutuel ritiene che il concetto di beneficio terapeutico supplementare sia da definire più nel dettaglio.

Tra le associazioni dei pazienti MGR sostiene che l’aspetto dei costi non dovrebbe prevalere sulla qualità.

Anche l’industria farmaceutica ritiene che l’UFSP con il disciplinamento previsto riceverebbe un ampio margine discrezionale, il che andrebbe a scapito della certezza del diritto. Inoltre, i diritti di protezione dovrebbero essere rispettati in ogni caso. Un numero esiguo di imprese del settore ritiene che il beneficio terapeutico supplementare sarebbe rimunerato adeguatamente se il CTT potesse essere eseguito soltanto con altri prodotti tutelati da diritti di protezione. La valutazione dell’eventuale beneficio supplementare non deve essere effettuata secondo criteri severi. Si deve tenere conto dell’ulteriore beneficio dato da nuove forme di applicazione o ulteriori sviluppi galenici.

Tra i «privati» due persone sostengono che nel CTT devono essere considerate anche altre forme di somministrazione, metodi o frequenze di applicazione, laddove apportino un chiaro vantaggio per i pazienti; si tratta infatti di fattori che eventualmente potrebbero contribuire indirettamente all’aderenza terapeutica e all’efficacia.