Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine
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poiché altrimenti i prezzi verrebbero determinati senza tenere conto di innovazioni fondamentali. Così facendo alcuni medicamenti non verrebbero per nulla introdotti in Svizzera e dovrebbero essere importati dall’estero, caso per caso, a caro prezzo. Per le terapie combinate dovrebbe essere inoltre il CPE oppure l’indicazione più costosa a determinare il prezzo di listino dell’ES.
Tra gli «altri» si è espressa l’associazione QualiCCare, sostenendo che il fatto di considerare soltanto l’indicazione principale compromette la sicurezza dell’approvvigionamento. Per la determinazione dell’indicazione principale occorre considerare anche la linea terapeutica. Per motivi di certezza del diritto è strettamente necessaria una perizia medica per la valutazione di oneri e condizioni al fine di conseguire l’economicità per ulteriori indicazioni.
3.6 Valutazione dell’economicità di ulteriori indicazioni
Viene disciplinata la valutazione dell’economicità di ulteriori indicazioni.
3.6.1 Articolo 65bbis capoverso 3 OAMal
Un numero esiguo di Cantoni teme che questo disciplinamento freni la ricerca su altre indicazioni e che non possa essere richiesta alcuna ammissione nell’ES. AG ritiene che, conformemente alla giurisprudenza e indipendentemente dal numero di indicazioni per prodotto, per ogni indicazione l’economicità debba essere determinata effettuando imperativamente il CPE e il CTT.
Le associazioni dell’economia temono che questo disciplinamento freni la ricerca su altre indicazioni e ritengono che, conformemente alla giurisprudenza e indipendentemente dal numero di indicazioni per prodotto, per ogni indicazione l’economicità debba essere determinata effettuando imperativamente il CPE e il CTT.
Tra le conferenze / associazioni cantonali anche la Société des pharmaciens fribourgeois critica che questo disciplinamento possa inibire la ricerca su altre indicazioni.
Anche i fornitori di prestazioni lamentano che questo disciplinamento frena la ricerca su altre indicazioni e che, conformemente alla giurisprudenza e indipendentemente dal numero di indicazioni per prodotto, per ogni indicazione l’economicità debba essere determinata effettuando imperativamente il CPE e il CTT.
Gli assicuratori sono del parere che un CTT nettamente più conveniente per l’indicazione secondaria debba ripercuotersi anche sul prezzo.
L’industria farmaceutica rifiuta un limite massimo definito dall’indicazione principale e ritiene che il prezzo debba essere determinato sulla base del beneficio. È altresì dell’avviso che, conformemente alla giurisprudenza e indipendentemente dal numero di indicazioni per prodotto, per ogni indicazione l’economicità debba essere determinata effettuando imperativamente il CPE e il CTT.
Tra i «privati» una persona ha affermato che questo disciplinamento potrebbe frenare gli investimenti di ricerca in altre possibilità di indicazione.
3.7 Principio della convenienza dei costi
Viene concretizzato il principio della convenienza dei costi per il CTT e iscritta così nell’ordinanza anche la giurisprudenza applicabile.