Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 48Fedlex · Rapporto sui risultati
I Cantoni chiedono che sia aggiunta una disposizione su come procedere con le domande secondo gli articoli 71a–d OAMal che risultano pendenti presso gli assicuratori al momento dell’entrata in vigore delle modifiche.
Nell’interesse della certezza del diritto, le associazioni dell’economia respingono un’applicazione retroattiva dell’ordinanza alle domande pendenti.
Le conferenze / associazioni cantonali si associano al parere dei Cantoni.
Nell’interesse della certezza del diritto, anche i fornitori di prestazioni respingono un’applicazione retroattiva dell’ordinanza alle domande pendenti.
Gli assicuratori sono del parere che, date le numerose modifiche, si dovrebbero prevedere termini transitori.
L’industria farmaceutica è in parte del parere che anziché «prossimo riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni» si dovrebbe scrivere semplicemente e in generale «prossimo riesame dei prezzi», concretizzando così il fatto che anche le possibili estensioni dell’indicazione e le limitazioni temporali di generici e medicamenti biosimilari verrebbero calcolate già con la nuova periodicità, senza attendere il prossimo riesame triennale. Altre imprese del settore respingono l’applicazione retroattiva del nuovo diritto. Ritengono la disposizione transitoria formulata al capoverso 2 una contraddizione grossolana rispetto alla prassi vigente. Questo minerebbe la certezza del diritto, poiché i prezzi dei prodotti elencati nell’ES sarebbero già stati nel complesso esaminati sul piano dell’economicità. Non sarebbe comprensibile il perché sulla base delle modifiche dell’ordinanza proposte ci si dovrebbe discostare da questa determinazione dei prezzi. La proposta coinciderebbe con un’ulteriore riduzione arbitraria dei prezzi. Iph ritiene inoltre che si dovrebbe aggiungere che le procedure già pendenti secondo gli articoli 74a-d OAMal dovrebbero essere giudicate secondo il vecchio diritto, perché si rischia che in caso contrario non ottengano più garanzie di assunzione dei costi, il che non sarebbe etico.
3.26 Sostituzione di un termine
Il termine «l’Istituto» viene sostituito con «Swissmedic».
L’industria farmaceutica è favorevole all’armonizzazione di OPre e OAMal, nonché all’utilizzo del termine «Swissmedic».
3.27 Modifica di un altro atto normativo (OM)
Nell’ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM) viene introdotta la base legale per uno scambio appropriato di informazioni e dati tra Swissmedic e l’UFSP al fine di ottimizzare la procedura.
L’industria farmaceutica è del parere che si tratti in parte di dati sensibili e segreti d’affari, per cui il titolare dell’omologazione interessato dovrebbe essere informato in merito alla comunicazione dei dati preventivamente e tempestivamente nell’interesse della trasparenza. Un numero esiguo di imprese del settore ritiene la formulazione scelta troppo imprecisa. Si dovrebbe definire in quali casi, a quali condizioni, a quale scopo e con quali criteri Swissmedic comunica all’UFSP dati sui medicamenti. Il titolare dell’omologazione dovrebbe inoltre avere la possibilità di opporsi. Tuttavia sono sostanzialmente favorevoli all’aumento dell’efficienza.