Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine

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Tra i «privati» tre persone ribadiscono quanto affermato dalle conferenze / associazioni cantonali.

3.21.2 Articolo 67a capoverso 1 OAMal

Gli assicuratori fanno nuovamente presente che una restituzione dovrebbe avvenire secondo il principio di causalità, per conseguire un conteggio il più possibile corretto in funzione dei costi.

L’industria farmaceutica accoglie con favore la decisione formale del PFC come prezzo di base dei medicamenti così come la distinzione tra «pubblicato» e «deciso» nel testo dell’ordinanza.

Tra i «privati» una persona è nuovamente del parere che l’introduzione di una parte propria alla distribuzione per i medicamenti contenenti lo stesso principio attivo, quale importante passo intermedio per eliminare completamente gli incentivi controproducenti nel sistema dei margini, sarebbe ragionevole soltanto se associata a un adeguamento generale del disciplinamento dei margini, poiché la soluzione prevista, se fosse adottata come unico provvedimento, inasprirebbe ulteriormente gli incentivi esistenti.

3.21.3 Articolo 38 capoverso 3bis OPre

Le associazioni dell’economia temono che questa soluzione, se fosse adottata come unico provvedimento, inasprirebbe ulteriormente gli incentivi controproducenti esistenti. L’introduzione di una parte propria alla distribuzione per i medicamenti contenenti lo stesso principio attivo, quale importante passo intermedio per eliminare completamente gli incentivi controproducenti nel sistema dei margini, sarebbe ragionevole soltanto se associata a un adeguamento generale del disciplinamento dei margini.

Le conferenze / associazioni cantonali si associano al parere delle associazioni dell’economia.

Le associazioni e organizzazioni dei consumatori dubitano che l’introduzione di questo disciplinamento porti ai risparmi sostanziali necessari se nel contempo si mantiene invariato l’articolo 38 capoversi 1 e 2 OPre.

I fornitori di prestazioni temono che questa soluzione, se fosse adottata come unico provvedimento, inasprirebbe ulteriormente gli incentivi controproducenti esistenti. L’introduzione di una parte propria alla distribuzione per i medicamenti contenenti lo stesso principio attivo, quale importante passo intermedio per eliminare completamente gli incentivi controproducenti nel sistema dei margini, sarebbe ragionevole soltanto se associata a un adeguamento generale del disciplinamento dei margini. VSVA ritiene il calcolo individuale del prezzo per classi di principio attivo molto oneroso e assolutamente irrealistico. Inoltre le conseguenze sarebbero cambiamenti più frequenti nella terapia con effetti collaterali indesiderati e pazienti insicuri nonché il fatto che gli offerenti di medicamenti e terapie convenienti si dovrebbero ritirare dal mercato svizzero nel caso in cui i loro prodotti non potessero più essere distribuiti con un margine sufficiente a coprire i costi. APA è del parere che a causa della mancata descrizione dell’introduzione della «parte propria alla distribuzione per i medicamenti contenenti lo stesso principio attivo» nel commento del 3 giugno 2022 concernente la procedura di consultazione sull’OAMal/OPre e della formulazione proposta non è chiaro come si dovrebbe effettuare il calcolo. Innanzitutto l’espressione generica «tenendo conto» per includere i dosaggi e le grandezze d’imballaggio sarebbe poco chiara. In secondo luogo le espressioni «livello dei prezzi dei generici» e «livello dei prezzi dei medicamenti biosimilari» dovrebbero essere precisate per quanto riguarda il termine «prezzo». Inoltre, si dovrebbe anche disciplinare quale sarebbe la base per il calcolo prima del primo riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni.