Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/77: Nuovo sistema di finanziamento Asilo; orientamento al contesto svizzero dei certificati linguistici nell’ambito di una procedura in materia di diritto degli stranieri o di cittadinanza · 15 pagine

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Riferimento 071.201-06-1145/5/4/2/11/1

1 Situazione iniziale

1.1 Nuovo sistema di finanziamento dell'asilo

In un mandato successivo concernente l’Agenda Integrazione Svizzera, la Confederazione e i Cantoni hanno deciso di esaminare l'intero sistema di finanziamento, di coordinare in modo ottimale i vari ambiti del settore dell'asilo e dei rifugiati (l'assistenza, l'aiuto sociale e la promozione dell'integrazione) nonché di eliminare eventuali incentivi controproducenti. Lo scopo è orientare tale sistema al raggiungimento degli obiettivi di efficacia formulati nell'AIS e quindi di agevolare un'integrazione rapida e sostenibile degli interessati in Svizzera riducendo nel contempo la dipendenza dall'aiuto sociale dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente. Il nuovo sistema di finanziamento, dunque, non solo tiene conto dell'impatto sull'integrazione degli investimenti effettuati nella fase I, ma è anche semplice e coerente e comporta uno sgravio amministrativo per la Confederazione e i Cantoni nonché una riduzione dei costi dell'aiuto sociale sia per i Cantoni che per la Confederazione. Il passaggio al nuovo sistema di finanziamento intende anche evitare un trasferimento sistematico degli oneri dalla Confederazione ai Cantoni e quindi non inciderà sui costi.

Il modello «Formazione professionale» prevede il versamento di una somma forfettaria globale anche per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente di età compresa tra i 18 e i 25 anni, a prescindere dall'inizio di un'attività lucrativa o di una formazione. Inoltre il Consiglio federale vuole introdurre un nuovo fattore correttivo in caso di salari bassi. Questo fattore intende evitare incentivi controproducenti a discapito della formazione professionale di base o dell'attività a tempo parziale per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente di età compresa tra i 25 e i 60 anni. In questo modo non verrebbe dedotta alcuna somma forfettaria globale per le persone che percepiscono un reddito di 600 franchi o inferiore. Al fine di tener conto delle differenti esigenze in materia di politica degli stranieri e d'integrazione, il nuovo sistema di finanziamento separa inoltre la somma forfettaria globale in due forfait distinti, uno destinato ai richiedenti l'asilo e l'altro alle persone ammesse provvisoriamente.

1.2 Orientamento al contesto svizzero delle certificazioni linguistiche nell'ambito di una procedura in materia di diritto degli stranieri o di cittadinanza

Il progetto in consultazione propone anche una modifica, riguardante i requisiti linguistici,

dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) nonché dell’ordinanza sulla cittadinanza (OCit). Il diritto vigente stabilisce che, per ottenere un permesso di soggiorno o di dimora oppure per richiedere la cittadinanza, una persona straniera debba dimostrare competenze linguistiche che soddisfino standard di qualità riconosciuti a livello internazionale. La maggior parte dei test di lingua offerti in Svizzera è stata originariamente ideata per dimostrare le competenze linguistiche nei Paesi limitrofi; il che significa che non si basa anzitutto sulla realtà quotidiana svizzera. Il progetto in consultazione prevede pertanto di introdurre questo ulteriore criterio qualitativo: le certificazioni linguistiche vanno impostate in modo tale da prevedere un riferimento concreto alla Svizzera e verificare le conoscenze linguistiche sulla base di un approccio comunicativo fondato su situazioni concrete della realtà svizzera.