Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/77: Nuovo sistema di finanziamento Asilo; orientamento al contesto svizzero dei certificati linguistici nell’ambito di una procedura in materia di diritto degli stranieri o di cittadinanza · 15 pagine

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Riferimento 071.201-06-1145/5/4/2/11/1

secondo BL, dai commenti agli articoli non emergerebbe in che cosa debba consistere concretamente il «riferimento esplicito all'attività professionale e alla vita sociale in Svizzera». Se il progetto venisse adottato, TG chiede una precisazione della nozione. La CDI si chiede se un test di lingua svizzero misuri meglio l'integrazione di altri test linguistici.

AG ritiene utile una discussione approfondita sui criteri per i corsi e i test di lingua sovvenzionati, come pianificato in vista dei programmi cantonali d'integrazione 3, ma non ritiene opportuno adeguare ora i criteri per tutte le categorie.

Confermando le basi giuridiche esistenti, LU rileva inoltre, che la lingua costituisce un criterio d'integrazione opportuno solo se è la lingua parlata localmente. Infine BS, NW e ZH notano che le peculiarità svizzere sarebbero già sufficientemente trattate nel corso di lingua.

Scelta dei test di lingua possibili (art. 77d cpv. 1 lett. d OASA e art. 6 cpv. 2 lett. d OCit)

AG, BL, FR, GR, SH, il SOS, l'OSAR, lo SBAA e la CDI temono che la disposizione riduca la scelta dei test di lingua possibili. Secondo BL, BS, VD, ZH e l'ASM, c'è quindi il pericolo di una posizione di monopolio del test fide. AG e l'UCS temono che la qualità dei test di lingua diminuisca. Secondo SG gli attuali certificati corrispondono agli standard internazionali correnti e hanno dimostrato il loro valore. Nel contempo BS fa notare che esistono già test internazionali adattati alla Svizzera in base ai quali, ad esempio, gli elvetismi sono corretti. Secondo AI, SO e l'ACES, si possono ampliare i requisiti soltanto nella misura in cui si continua a riconoscere una selezione di diverse certificazioni linguistici.

Certificati linguistici conseguiti all'estero (art. 77d cpv. 1 lett. d e cpv. 1bis OASA e art. 6 cpv. 2 lett. d OCit)

Secondo BL e l'ACS, la modifica renderà più difficile l'equipollenza internazionale. Anche BS fa notare che l'orientamento alla quotidianità svizzera rischia di rendere il test più difficile da misurare e confrontare e che potrebbe non essere riconosciuto fuori dalla Svizzera. Secondo l'ACS, queste modifiche farebbero in modo che i certificati conseguiti all'estero siano valutati in modo diverso a seconda della procedura di esame. Anche GR e l'ASM sono dell'idea che lo stesso test sarebbe valutato in modo diverso a seconda di dove è stato sostenuto. Secondo BL, la norma produce una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini stranieri che hanno già sostenuto all'estero una certificazione linguistica rispetto a chi invece sostiene il test in Svizzera. BS precisa che, nell'ambito dell'OASA, la certificazione linguistica conseguita all'estero prima di trasferirsi nel nostro Paese non deve presentare alcun riferimento alla realtà svizzera. SH vede una contraddizione nel fatto che certificati linguistici acquisiti all'estero siano sufficienti per il settore degli stranieri, ma non lo siano gli stessi diplomi ottenuti in Svizzera. Secondo FR questo meccanismo genera confusione. AI, AR, BE, NW, l'USS, la CDOS e l'ASM chiedono pertanto di completare l'OCit con una pertinente deroga in caso di adozione del progetto. OW propone di modificare la OASA in modo che non sia riconosciuto alcun certificato linguistico conseguito all'estero. Secondo SO, SH, ZH e l'UCS, i certificati internazionali sono più interessanti per i migranti abituati allo studio; SH aggiunge che queste persone dovrebbero disporre di due certificati linguistici.