Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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In Svizzera l’obbligo di comunicazione dei dati API da parte delle imprese di trasporto aereo è disciplinato dall’articolo 104 LStrI. Tale obbligo si limita attualmente ai voli in arrivo in Svizzera giudicati a rischio.

L’UE sta sottoponendo a revisione la direttiva API. La revisione sarà presumibilmente conclusa nel corso del 2022.

Tale revisione dovrebbe comportare per la Svizzera una sostituzione dell’attuale sistema API (art. 104a LStrI) e probabilmente anche un adeguamento di altre disposizioni pertinenti della LStrI.

Sulla base dei parallelismi presenti nei dati API e PNR, è stato esaminato se e in quale misura la revisione della direttiva API debba essere considerata nel presente progetto legislativo.

Un valido motivo che depone a sfavore di un’inclusione della direttiva API nel progetto è rappresentato dal diverso scopo del trattamento dei dati. Infatti, a differenza dei dati PNR che possono essere trattati soltanto ai fini della prevenzione e dell’accertamento di reati di terrorismo o di altri reati gravi, i dati API possono essere utilizzati per migliorare il controllo alla frontiera e lottare contro l’immigrazione illegale nonché, a determinate condizioni, anche per scopi di perseguimento penale. Lo scopo del loro trattamento risulta pertanto notevolmente più ampio rispetto a quello previsto per i dati PNR.

I differenti scopi di trattamento determinano anche diverse autorizzazioni di accesso e diversi termini entro i quali i dati possono essere trattati.

Il contenuto della revisione della direttiva API al momento non è ancora stato stabilito in modo definitivo. Non è neanche chiara la data in cui dovrebbe entrare in vigore. Per tale regione, l’avamprogetto di legge sui dati dei passeggeri aerei non terrà conto della revisione della direttiva API. Le pertinenti disposizioni della LStrI inerenti all’obbligo di raccolta e di comunicazione dei dati API andranno pertanto adeguate al momento opportuno.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il messaggio concernente un sistema d’informazione nazionale PNR e il relativo credito d’impegno sono annunciati nel Programma di legislatura 2019–2023, sotto forma di altri oggetti di attuazione dell’obiettivo 14 «La Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente»14.

Il PNR contribuisce inoltre anche all’attuazione dell’obiettivo 12 «La Svizzera ha relazioni regolamentate con l’UE» come pure dell’obiettivo 15 «La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace».

La legge sui dati dei passeggeri aerei fornisce la base giuridica necessaria ai fini della creazione di un servizio nazionale presso fedpol (unità d’informazione sui passeggeri, UIP) che si occupi del trattamento dei dati dei passeggeri aerei per combattere il

14 Messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023, FF 2020 1565