Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/57
(55) Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l’azione del Fondo europeo di sviluppo
regionale, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Nel presente regolamento occorre inoltre specificare gli obiettivi dello Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e stabilire disposizioni specifiche relative alle azioni che possono essere finanziate nell’ambito dello Strumento.
(56) Una modalità di prefinanziamento per lo Strumento è definita nel regolamento (UE) 2021/1060, e nel presente
regolamento è stabilito un tasso di prefinanziamento specifico. Inoltre, al fine di garantire che sia possibile reagire prontamente a situazioni di emergenza, è opportuno stabilire un tasso di prefinanziamento specifico per l’assistenza emergenziale. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall’avvio dell’attuazione dei loro programmi.
(57) Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in
base alla capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi per i controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inosservanza. Nel compiere tale scelta, dovrebbe essere preso in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
(58) A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per
un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta siano considerati ammissibili al finanziamento dell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.
(59) Al fine di sfruttare al meglio il principio dell’audit unico, è opportuno stabilire norme specifiche in materia di
controllo e audit dei progetti nei quali i beneficiari sono organizzazioni internazionali i cui sistemi di controllo interno sono stati valutati positivamente dalla Commissione. Per tali progetti le autorità di gestione dovrebbero poter limitare le loro verifiche di gestione, a condizione che il beneficiario fornisca tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento del progetto e sull’ammissibilità delle spese sottostanti. Inoltre, qualora un progetto attuato da una siffatta organizzazione internazionale faccia parte di un campione di audit, l’autorità di audit dovrebbe poter svolgere la propria attività in linea con i principi della norma ISRS (International Standard on Related Services) 4400 — Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information.
(60) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio (32) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (33), (Euratom, CE) n. 2185/96 (34) e (UE) 2017/1939 (35) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE)
n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del
(32) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). (33) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). (34) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). (35) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).