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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

contribuire all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.

(3) Nella sua comunicazione del 6 aprile 2016 dal titolo «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e

la sicurezza», la Commissione ha evidenziato la necessità che l’Unione rafforzi e migliori i suoi sistemi di informazione, l’architettura dei dati e lo scambio di informazioni nel settore della gestione delle frontiere, del contrasto e dell’antiterrorismo, e ha sottolineato la necessità di migliorare l’interoperabilità di sistemi di informazione. La comunicazione individua altresì la necessità di colmare i vuoti informativi, anche in relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di lunga durata.

(4) Nella sua tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni approvata nel 2016 e nelle sue

conclusioni dell’8 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l’interope rabilità dei sistemi di informazione dell’UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a effettuare uno studio di fattibilità per l’istituzione di un registro centrale dell’UE contenente informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno. Su tale base, la Commissione ha realizzato due studi che hanno concluso che sarebbe tecnicamente fattibile sviluppare un registro e che la migliore soluzione tecnica sarebbe riutilizzare la struttura del VIS, nonché che sarebbe necessario e proporzionato estendere l’ambito di applicazione del VIS per ricomprendere le informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno.

(5) Nella sua comunicazione del 27 settembre 2017 sull’attuazione dell’agenda europea sulla migrazione, la

Commissione ha affermato che la politica comune dell’Unione in materia di visti non solo è uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari, ma è anche uno strumento fondamentale per prevenire rischi per la sicurezza o rischi di migrazione irregolare verso l’Unione. In tale comunicazione, la Commissione ha riconosciuto che occorre adattare ulteriormente la politica comune dei visti alle sfide attuali, tenendo conto delle nuove soluzioni IT e trovando un giusto equilibrio fra un regime di agevolazione del visto e una migliore gestione della migrazione, della sicurezza e delle frontiere. In tale comunicazione ha affermato che il quadro giuridico del VIS sarebbe stato riveduto per migliorare ulteriormente il trattamento dei visti, compresi gli aspetti legati alla protezione dei dati e l’accesso delle autorità di contrasto, per diffondere ancora di più l’uso del VIS per nuove categorie e utilizzi dei dati, e per fare pieno uso degli strumenti di interoperabilità.

(6) Nella sua comunicazione del 14 marzo 2018 dal titolo «Adattare la politica comune dei visti alle nuove sfide», la

Commissione ha ribadito che il quadro giuridico del VIS sarebbe stato oggetto di revisione nel quadro di un più ampio processo di riflessione sull’interoperabilità dei sistemi di informazione.

(7) L’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati

dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese sulla graduale abolizione dei controlli alle loro frontiere comuni (8) (Convenzione di Schengen) prevede che i titolari di un permesso di soggiorno valido o di un visto per soggiorno di lunga durata godano del diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati parti contraenti dell’accordo per un periodo non superiore a 90 giorni su 180, istituendo così il riconoscimento reciproco dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati da tali parti contraenti. Al momento non vi è modo per gli Stati membri, eccetto quello che tratta la domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, di verificare se il richiedente o il titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata possa costituire una minaccia per la sicurezza interna. Per colmare l’attuale vuoto informativo, le informazioni sui richiedenti e sui titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno dovrebbero essere conservate nel VIS. Per quanto riguarda tali documenti, il VIS dovrebbe avere l’obiettivo di sostenere un elevato livello di sicurezza, particolarmente importante per lo spazio Schengen in quanto spazio senza controlli alle frontiere interne, contribuendo a valutare se un richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica. Dovrebbe altresì puntare a

(7) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31). (8) Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).