Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/1
I
(Atti legislativi)
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) 2021/1133 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio (3) per fungere da
soluzione tecnologica allo scambio di dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa lo scopo, le funzionalità e le competenze del VIS nonché le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in materia di domande di visto per soggiorno di breve durata e di decisioni adottate al riguardo, al fine di agevolare l’esame di tali domande e le relative decisioni. Il regolamento (CE)
n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme per la registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. L’accesso al VIS delle autorità di contrasto degli Stati membri e dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è disciplinato dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio (6). Tale decisione dovrebbe essere integrata nel regolamento (CE) n. 767/2008 per allinearlo all’attuale quadro del trattato.
(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 154. (2) Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (GU C 23 del 21.1.2021, pag. 286) e posizione del Consiglio in prima lettura del
27 maggio 2021 (GU C 227 del 14.6.2021, pag. 20). Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5). (4) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60). (5) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1). (6) Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).