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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/13
migliorare l’efficacia e l’efficienza delle verifiche alle frontiere esterne e all’interno degli Stati membri effettuate conformemente al diritto dell’Unione o nazionale. Il VIS dovrebbe inoltre contribuire all’identificazione, in particolare al fine di facilitarne il rimpatrio, di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri. Dovrebbe inoltre contribuire alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, garantire la corretta identificazione delle persone, agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE del parlamento europeo e del Consiglio (9) e sostenere gli obiettivi del sistema di informazione Schengen (SIS).
(8) È opportuno integrare le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI nel regolamento (CE) n. 767/2008 al fine di
consolidare in un unico regolamento le norme sull’istituzione e sull’uso del VIS.
(9) Il regolamento (CE) n. 767/2008 dovrebbe inoltre definire l’architettura del VIS. L’Agenzia dell’Unione europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe essere responsabile dello sviluppo tecnico e della gestione operativa del VIS e delle sue componenti. Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al VIS, eu-LISA dovrebbe monitorare da vicino le attività del contraente per garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 767/2008, in particolare delle disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati. La gestione operativa del VIS non dovrebbe essere affidata a imprese private o organizzazioni private.
(10) Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 810/2009, è stato convenuto che il problema della sufficiente
affidabilità delle impronte digitali di minori di età inferiore a 12 anni a fini di identificazione e verifica e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l’età, sarebbero stati affrontati in una fase successiva in base ai risultati di una ricerca che sarebbe stata effettuata sotto la responsabilità della Commissione. Uno studio dal titolo «Fingerprint Recognition for Children» («Riconoscimento delle impronte digitali per i minori»), svolto nel 2013 dal Centro comune di ricerca ha concluso che, a determinate condizioni, è possibile realizzare con un sufficiente livello di precisione il riconoscimento delle impronte digitali dei minori di età compresa tra sei e 12 anni. Un secondo studio dal titolo «Automatic fingerprint recognition: from children to elderly» («Riconoscimento automatico delle impronte digitali: dai bambini agli anziani»), ha confermato tali conclusioni nel dicembre 2017 fornendo un’analisi più profonda degli effetti dell’età sulla qualità delle impronte digitali. Su tali basi la Commissione ha condotto nel 2017 un ulteriore studio dal titolo «Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicants travel document in the Visa Information System (VIS)» («Fattibilità e implicazioni dell’abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori e della conservazione di una scansione del documento di viaggio dei richiedenti il visto nel sistema di informazione visti (VIS)»), completato nel 2018, e ha valutato la necessità e proporzionalità dell’abbassamento a sei anni dell’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nell’ambito della procedura di rilascio dei visti. Tale studio ha concluso che abbassando l’età per il rilevamento delle impronte digitali si contribuirebbe a un migliore conseguimento degli obiettivi del VIS, segnatamente per quanto riguarda la facilitazione della lotta contro la frode d’identità e delle verifiche ai valichi di frontiera esterni. Ha inoltre concluso che dall’abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte digitali potrebbero derivare altri benefici in quanto si rafforzerebbero la prevenzione e la lotta contro la violazione dei diritti dei minori, in particolare rendendo possibile identificare o verificare l’identità di un minore che sia cittadino di paese terzo nello spazio Schengen e che sia in una situazione di abuso effettivo o potenziale dei suoi diritti, per esempio in quanto minori vittime della tratta degli esseri umani, minori scomparsi e minori non accompagnati che presentano domanda di asilo. Nel contempo, dato che i minori sono un gruppo particolarmente vulnerabile, la raccolta dei loro dati biometrici dovrebbe essere soggetta a tutele più rigorose, anche limitando il periodo di conservazione dei dati, e le finalità di utilizzo di tali dati dovrebbero essere limitate agli impieghi che perseguono l’interesse superiore del minore. Lo studio completato nel 2018 ha inoltre individuato che le impronte digitali delle persone anziani sono di scarsa qualità e media precisione e ha raccomandato l’introduzione di misure per colmare tali carenze. Gli Stati membri dovrebbero seguire le raccomandazioni esposte in tale studio con l’obiettivo di migliorare la qualità delle impronte digitali e del confronto biometrico.
(11) L’interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le
procedure previste dal presente regolamento. È opportuno che si tenga conto del suo benessere, della sua sicurezza e incolumità e del suo parere e che tale attenzione sia commisurata all’età e al grado di maturità del minore. Il VIS è in particolare rilevante se sussiste il rischio che il minore sia vittima di tratta.
(9) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).