Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/15

(18) Le componenti dell’interoperabilità includono il VIS, il SIS, l’EES, l’ETIAS, l’Eurodac e il ECRIS-TCN, nonché i dati

Europol, onde rendere possibile la consultazione simultanea dei dati Europol con tali sistemi di informazione dell’UE . È pertanto opportuno usare tali componenti dell’interoperabilità per eseguire le interrogazioni automatizzate e quando si accede al VIS a fini di contrasto. Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito mediante regolamento (UE) 2019/817, dovrebbe essere utilizzato per consentire alle autorità degli Stati membri l’accesso in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato ai sistemi di informazione dell’UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol necessari per svolgere i compiti assegnati, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e per sostenere gli obiettivi del VIS.

(19) Con l’ESP effettuando una sola interrogazione, sarà possibile interrogare in parallelo i dati conservati nel VIS e quelli

conservati negli altri sistemi di informazione rilevanti dell’UE.

(20) Il confronto dei dati registrati nel VIS con i dati contenuti in altri sistemi di informazione e banche dati dovrebbe

essere automatizzato. Se da tale confronto emerge una corrispondenza, conosciuta come “riscontro positivo”, tra i dati personali o una combinazione di dati personali contenuti in una domanda e in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in tali sistemi di informazione e banche dati, o con i dati personali dell’elenco di controllo ETIAS, è opportuno che la domanda sia verificata manualmente da un operatore dell’autorità competente. A seconda del tipo di dati che generano il riscontro positivo, quest’ultimo andrebbe verificato manualmente e valutato dall’autorità competente per i visti o per l’immigrazione, dall’unità nazionale ETIAS di cui al regolamento (UE) 2018/1240 o da un’autorità centrale designata dallo Stato membro («autorità designata per il VIS»). Dal momento che i riscontri positivi generati a partire da banche dati o sistemi delle autorità di contrasto o giudiziarie sono generalmente più sensibili, la loro verifica e valutazione non dovrebbe essere affidata ai consolati ma piuttosto alle autorità designate per il VIS o alle unità nazionali ETIAS. Gli Stati membri dovrebbero poter designare più di un’autorità quale autorità designata per il VIS. È opportuno designare l’ufficio SIRENE quale autorità designata per il VIS solo se gli sono assegnate sufficienti risorse aggiuntive che gli consentano di assolvere tale compito. La valutazione dei riscontri positivi effettuata dall’autorità competente dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della decisione di rilascio del visto per soggiorno di breve durata o per valutare se il richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri.

(21) Poiché il VIS farà parte del quadro comune di interoperabilità, è necessario che lo sviluppo di caratteristiche e

procedure nuove sia pienamente coerente con le caratteristiche e procedure degli altri sistemi di informazione dell’UE facenti parte di tale quadro. L’interrogazione automatizzata che sarà avviata dal VIS al fine di verificare se le informazioni sui richiedenti il visto o il permesso di soggiorno siano note agli altri sistemi di informazione dell’UE farà emergere riscontri positivi rispetto ad altri sistemi di informazione dell’UE. Un sistema di interrogazione analogo è attualmente presente in un solo altro sistema, vale a dire l’ETIAS, mentre il concetto di riscontro positivo si trova altresì nell’EES, anche in relazione all’interoperabilità EES-VIS, e nel SIS.

(22) Il visto per soggiorno di breve durata non dovrebbe mai essere rifiutato esclusivamente sulla base del trattamento

automatizzato dei dati personali contenuti nella domanda di visto.

(23) È opportuno che i richiedenti le cui domande di visto per soggiorno di breve durata siano state rifiutate sulla base di

un’informazione risultante da un trattamento nel VIS abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha adottato la decisione in merito alla domanda e disciplinati conformemente al diritto nazionale di tale Stato membro. Si applicano le garanzie e le norme sui mezzi di ricorso del regolamento (CE) n. 810/2009.

(24) All’esame di un fascicolo relativo a una domanda di visto per soggiorno di breve durata dovrebbe contribuire

l’applicazione di indicatori di rischio specifici corrispondenti ai rischi già individuati in termini di sicurezza, migrazione irregolare o alto rischio epidemico. I criteri usati per definire gli indicatori di rischio specifici non dovrebbero in alcun caso essere basati solamente sul sesso o sull’età di un richiedente. Non sono in alcun caso basati su informazioni che rivelino la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l’appartenenza sindacale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l’orientamento sessuale di un richiedente. Nella misura del possibile e se pertinente, le regole, le procedure e la struttura di governance relative agli indicatori di rischio specifici dovrebbero essere allineate a quelle relative alle regole di esame ETIAS, come previsto dagli articoli 9, 10 e 33 del regolamento (UE) 2018/1240. Gli indicatori di rischio specifici dovrebbero essere