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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

(12) La procedura di rilascio dei visti e il VIS dovrebbero avvalersi degli sviluppi tecnologici connessi al riconoscimento facciale.

Il rilevamento sul posto delle immagini del volto al momento della presentazione delle domande dovrebbe essere la norma quando si registra l’immagine del volto dei richiedenti nel VIS, anche per il trattamento delle domande di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, qualora sia consentito dalla normativa nazionale. Il rilevamento sul posto delle immagini del volto al momento della presentazione delle domande contribuirà inoltre a rimediare alle vulnerabilità biometriche, come il «face morphing», sfruttate a fini di frode d’identità. Per il confronto biometrico dovrebbero essere usate solo le immagini del volto rilevate sul posto.

(13) I dati biometrici, che nel contesto del presente regolamento comprendono impronte digitali e immagini del volto,

sono univoci e pertanto molto più affidabili rispetto ai dati alfanumerici ai fini dell’identificazione di una persona. I dati biometrici, tuttavia, sono dati personali sensibili. Il presente regolamento stabilisce le basi e le garanzie per il trattamento di tali dati allo scopo di identificare le persone interessate.

(14) Il VIS dovrebbe trattare i dati personali forniti dal richiedente di visto per soggiorno di breve durata allo scopo di

valutare se il suo ingresso nel territorio degli Stati membri possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o per la salute pubblica e anche di valutare il rischio di migrazione irregolare del richiedente. Per quanto riguarda i richiedenti di visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, tali valutazioni dovrebbero limitarsi a valutare se il cittadino di paese terzo possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica.

(15) Detti rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali relativi all’identità del richiedente, al

documento di viaggio e ad altri dati pertinenti. Ogni dato personale che figura nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nei seguenti sistemi di informazione e banche dati: il VIS, il SIS, il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), Eurodac, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) limitatamente a condanne per reati di terrorismo o altre forme di reati gravi, i dati Europol, la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD), la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), l’elenco di controllo ETIAS di cui al regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi di informazione e banche dati interrogati, negli elenchi di controllo o negli indicatori di rischio specifici.

(16) L’interoperabilità tra taluni sistemi di informazione dell’UE è stata istituita con i regolamenti (UE) 2019/817 (11) e

(UE) 2019/818 (12) del Parlamento europeo e del Consiglio affinché tali sistemi si integrino reciprocamente per migliorare l’efficacia ed efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne dell’Unione, contribuire a prevenire e contrastare la immigrazione illegale e concorrere ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.

(17) L’interoperabilità consente ai sistemi di informazione dell’UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la

corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode d’identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei pertinenti sistemi di informazione dell’UE, agevolare l’attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell’UE attuali e futuri da parte degli Stati membri, rafforzare e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai pertinenti sistemi di informazione dell’UE, razionalizzare l’accesso al VIS, all’EES, all’ETIAS e all’Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità del VIS, del SIS, dell’EES, dell’ETIAS, dell’Eurodac, e del ECRIS-TCN.

(10) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1). (11) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interope rabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27). (12) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interope rabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).