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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/84 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

b) eu-LISA ha notificato alla Commissione il positivo completamento di tutte le attività di collaudo;

c) gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per

trattare i dati a norma del presente regolamento e hanno notificato alla Commissione e a eu-LISA le informazioni di cui all’articolo 45 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.

2. La Commissione monitora da vicino il processo di graduale soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’esito delle attività di collaudo di cui alla lettera b) di tale paragrafo.

3. Entro il 3 agosto 2022 e successivamente ogni anno fino all’adozione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del presente regolamento. La relazione include informazioni dettagliate sui costi sostenuti e informazioni sui rischi che possono incidere sui costi complessivi del VIS che sono a carico del bilancio generale dell’Unione.

In caso di ritardi nella piena attuazione del presente regolamento, la Commissione informa il prima possibile il Parlamento europeo e il Consiglio dei motivi dei ritardi, nonché del loro impatto in termini di tempo e costi.

4. La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell’articolo 11, ad eccezione di quanto segue:

a) le disposizioni seguenti che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2021:

i) l’articolo 1, punto 6, del presente regolamento relativamente all’articolo 5 bis, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008;

ii) l’articolo 1, punto 10, lettera c), del presente regolamento relativamente all’articolo 9, terzo comma, del regolamento(CE) n. 767/2008;

iii) l’articolo 1, punto 11, del presente regolamento relativamente all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, e all’articolo 9 undecies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 767/2008;

iv) l’articolo 1, punto 26, del presente regolamento relativamente all’articolo 22 ter, paragrafo 18, del regolamento(CE)

n. 767/2008;

v) l’articolo 1, punto 34, del presente regolamento relativamente all’articolo 29, paragrafo 2 bis, secondo comma, e all’articolo 29 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 767/2008;

vi) l’articolo 1, punto 44, del presente regolamento relativamente all’articolo 45, all’articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, all’articolo 45 quater, paragrafo 5, secondo comma, e all’articolo 45 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008;

vii) l’articolo 1, punto 46;

viii) l’articolo 1, punto 47, del presente regolamento relativamente agli articoli 49 e 50, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento(CE) n. 767/2008;

ix) l’articolo 4, punto 2, del presente regolamento relativamente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/2226.

b) l’articolo 1, punti da 40 a 43, che si applica a decorrere 3 agosto 2022;

c) l’articolo 1, punto 44 del presente regolamento, relativamente agli articoli 45 sexies e 45 septies del regolamento (CE)

n. 767/2008, che si applica a decorrere dal 3 agosto 2023;