Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/81
4) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Interoperabilità con il VIS
A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio *, il sistema centrale ETIAS e il CIR sono collegati all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.
_____________
* Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633 / GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»;
5) all’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:
«4 ter. L’accesso delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al sistema centrale ETIAS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 si limita a verificare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno o il suo documento di viaggio corrisponda a un’autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS e i motivi di tale rilascio, rifiuto, revoca o annullamento.»;
6) è inserito il capo seguente:
«CAPO IX bis
UTILIZZO DI ETIAS DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI E DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A DECIDERE IN MERITO A UNA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA O DI PERMESSO DI SOGGIORNO
Articolo 49 bis
Accesso ai dati da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno
Per effettuare le verifiche di cui agli articoli 9 quater e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno hanno il diritto di accedere ai dati pertinenti nel sistema centrale ETIAS e nel CIR.»;
7) all’articolo 69, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«h) i riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, i dati trattati dalle autorità competenti per i visti e dalle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al fine di verificare manualmente i riscontri positivi conformemente agli articoli 9 quater e 22 ter di tale regolamento, e i dati trattati dalle unità nazionali ETIAS conformemente all’articolo 9 sexies di tale regolamento.»;
8) all’articolo 75, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d) gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008.».
Articolo 6
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860
Nel regolamento (UE) 2018/1860, l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1861
Nella misura in cui non siano stabiliti dal presente regolamento, l’inserimento, il trattamento e l’aggiornamento delle segnalazioni, le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e di eu-LISA, le condizioni relative all’accesso alle segnalazioni e ai termini del loro riesame, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all’articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 23, 32 e 33, all’articolo 34, paragrafo 5, all’articolo 36 bis e agli articoli da 38 a 60 del regolamento (UE) 2018/1861, si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.».