Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/83
6) all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 767/2008, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l’aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento, ad eccezione dei casi di cui alla lettera b bis) del presente paragrafo;
b bis) le autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9 quinquies e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, solo per i collegamenti gialli creati tra dati nel VIS e nell’ECRIS-TCN durante la creazione o l’aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;»;
7) all’articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente, separati logicamente per sistema di informazione dell’UE, i dati e le statistiche di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, all’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860. L’accesso al CRRS è concesso mediante un accesso controllato, sicuro e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 45 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, all’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240 e all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861.»;
8) all’articolo 72 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, ai fini del trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, l’ESP entra in funzione, limitatamente a tali fini, a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio *
_____________
* Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).».
Articolo 9
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1896
All’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 è inserita la lettera seguente:
«af bis) adempie ai compiti e agli obblighi affidati all’Agenzia dal regolamento (CE) n. 767/2008;».
Articolo 10
Abrogazione
Le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI sono abrogate. I riferimenti a tali decisioni si intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e si leggono rispettivamente secondo la tavola di concordanza di cui agli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in funzione
1. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale decisione una volta soddisfatte le condizioni seguenti:
a) sono state adottate le misure di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 5, all’articolo 9, terzo comma,
all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, all’articolo 9 undecies, paragrafi 2 e 3, all’articolo 22 ter, paragrafo 18, all’articolo 29, paragrafo 2 bis, secondo comma, all’articolo 29 bis, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 45, all’articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, all’articolo 45 quater, paragrafo 5, secondo comma, all’articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e all’articolo 50, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CE) n. 767/2008;