Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/80 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
8) all’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno sono abilitate a consultare i pertinenti dati nell’EES allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi risultanti dalle interrogazioni dell’EES conformemente agli articoli 9 quater e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, nonché allo scopo di esaminare e di decidere in merito a tali domande.»;
9) all’articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4 Qualora uno Stato membro disponga di prove indicanti che i dati relativi ai visti registrati nell’EES sono di fatto inesatti, incompleti o che sono stati trattati nell’EES in violazione del presente regolamento, esso verifica innanzitutto l’esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, li rettifica, li integra o li cancella dall’EES. Qualora i dati registrati nel VIS sono identici a quelli registrati nell’EES, ne informa immediatamente lo Stato membro responsabile per l’inserimento di tali dati nel VIS in conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. Lo Stato membro competente per l’inserimento di tali dati nel VIS verifica tali dati e, se necessario, li rettifica, li integra o li cancella immediatamente dal VIS e ne informa lo Stato membro interessato, il quale provvede, se necessario, senza indugio a rettificarli, integrarli o cancellarli dall’EES e, se del caso, dall’elenco delle persone identificate di cui all’articolo 12, paragrafo 3.».
Articolo 5
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240
Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:
1) all’articolo 4 è inserita la lettera seguente:
«d bis) sostiene gli obiettivi del VIS di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto e contribuisce alla prevenzione di minacce alla sicurezza interna degli Stati membri consentendo di interrogare l’ETIAS, incluso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34;»;
2) l’articolo 7 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è così modificato:
i) è inserita la lettera seguente:
«c bis) definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008 previa consultazione della commissione di esame VIS;»;
ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) svolge verifiche regolari del trattamento delle domande e dell’attuazione dell’articolo 33 del presente regolamento e dell’articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008, con particolare riguardo all’impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;»;
iii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) informa i vettori in caso di guasto del sistema di informazione ETIAS ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento o del VIS ai sensi dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;»;
b) al paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:
«a bis) informazioni sul funzionamento degli indicatori di rischio specifici per il VIS;»;
3) all’articolo 8, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
«h) verificare manualmente i riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del presente regolamento emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 e dare seguito a tali riscontri positivi conformemente all’articolo 9 sexies di tale regolamento.»;