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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/82 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861

Il regolamento (UE) 2018/1861 è così modificato:

1) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con il VIS

I registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel SIS e nel VIS ai sensi dell’articolo 36 quater del presente regolamento sono tenuti in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

2) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 36 bis

Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio *, il sistema centrale del SIS è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.

_____________

* Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).».

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

Il regolamento (UE) 2019/817 è così modificato:

1) all’articolo 4, il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20) “autorità designate”: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 4, punto 3 bis), del regolamento (CE) n. 767/2008, e all’articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;»;

2) all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i dati di cui all’articolo 9, punti 5) e 6), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere k) e j), del regolamento (CE)

n. 767/2008, a condizione che, per quanto riguarda l’immagine del volto, questa sia stata registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;»;

3) all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i dati di cui all’articolo 9, punto 4), lettere da a) a c bis), e punti 5) e 6), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), j) e k), del regolamento (CE) n. 767/2008;»;

4) all’articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) alle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE)

n. 767/2008 quando creano o aggiornano un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;

b bis) alle autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9 quinquies e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 all’atto della verifica manuale dei riscontri positivi emersi da interrogazioni automatizzate del VIS all’ECRIS-TCN, conformemente a tale regolamento;»;

5) all’articolo 27, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita; sesso e cittadinanza o cittadinanze, conformemente all’articolo 9, punto 4), lettere a) e a bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE)

n. 767/2008;»;