Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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Art. 110d LStrI Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi
L’articolo 110d disciplina l’accesso delle autorità di perseguimento penale al CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Al capoverso 2 sono elencate le autorità di perseguimento penale che possono consultare il CIR. La lettera e menziona ora i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale, analogamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché tramite richiesta alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale abbia accesso al CIR nel quadro delle sue competenze a fini di individuazione o investigazione di altri reati gravi. Come nel caso delle altre autorità di perseguimento penale, l’AFD accede ai dati seguendo una procedura a due fasi (art. 110d cpv. 3 e 4). L’accesso serve ai collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale in primo luogo per aumentare l’efficienza della raccolta di informazioni, il che è importante per scoprire e investigare reati gravi commessi da autori per lo più organizzati su scala internazionale e per evitare che questi ultimi possano sfuggire al perseguimento penale svizzero rifugiandosi all’estero.
Particolare necessità di coordinamento
Vi è una necessità di coordinamento con i progetti EES97, ETIAS98 e IOP99 nonché con il progetto 1 che devono tenere conto delle modifiche apportate al progetto 2. In questo contesto, i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale devono ottenere accesso ai dati dei sistemi di informazione e alle componenti centrali. Vi è inoltre una necessità di coordinamento con la LE-UDSC, che menziona ora le designazioni dell’AFD e delle sue diverse unità organizzative.
3.4 Ripercussioni finanziarie
L’accesso dell’AFD al CIR avviene tramite ESP, che deve già essere implementato per la funzione di controllo al confine dell’AFD. Questa interfaccia supplementare per il perseguimento penale comporterà costi già inclusi nel calcolo dei costi del progetto IOP. La consultazione del CIR da parte dell’AFD in veste di autorità di perseguimento penale non causerà un onere supplementare in materia di personale.
Non genereranno alcun maggiore onere finanziario o in materia di personale degno di nota neppure le richieste di dati nei sistemi di informazione EES, ETIAS e C-VIS che devono essere inoltrate alla Centrale operativa e di allarme di fedpol nel corso della seconda fase della procedura.
3.5 Aspetti giuridici
3.5.1 Costituzionalità
L’avamprogetto per la modifica della LStrI si basa sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza della Confederazione per la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo); pertanto è conforme alla Costituzione federale.
3.5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
La modifica della LStrI, indipendente dal recepimento dei presenti sviluppi dell’acquis di Schengen (progetto 1), è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
3.5.3 Rapporto con il diritto europeo
La presente modifica della LStrI, indipendente dal recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen, è conforme al diritto europeo. Cfr. in merito il numero 3.1.1.
97 Messaggio del 21 novembre 2018 relativo all’approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi/uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225; sviluppi dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), FF 2019 171.
98 Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell’acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), FF 2020 2577.
99 Messaggio del 2 settembre 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (sviluppi dell’acquis di Schengen), FF 2020 7005.