Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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3 Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (secondo avamprogetto)

3.1 Situazione iniziale

3.1.1 Necessità d’intervento e obiettivi

Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale l’AFD chiede l’accesso ai dati dell’EES, dell’ETIAS e del C-VIS nonché la facoltà di consultare il CIR.

3.1.1.1 Sistemi d’informazione e componenti centrali

Nell’EES sono registrate elettronicamente l’entrata e la partenza dei cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata nonché i respingimenti. Sostituendo l’apposizione del timbro sui documenti di viaggio dei cittadini di Stati terzi e la verifica manuale della durata di soggiorno autorizzata, l’EES mira a permettere controlli più efficienti e affidabili. Nel quadro di un procedimento penale fornisce informazioni importanti sul luogo di permanenza di un presunto autore di un reato nello spazio Schengen.

Mediante ETIAS si verifica se l’ingresso nello spazio Schengen di un cittadino di uno Stato terzo esente dall’obbligo di visto rappresenta un rischio per gli Stati membri. L’autorizzazione ai viaggi ETIAS costituisce, oltre alle condizioni d’ingresso già previste dal codice frontiere Schengen (documento di viaggio valido, mezzi finanziari sufficienti ecc.), un’ulteriore condizione per l’ingresso nello spazio Schengen dei cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo di visto. Il sistema ETIAS contiene i dati sull’identità, i dati sui documenti di viaggio e le domande approvate o respinte e, nel quadro di un procedimento penale, fornisce alle autorità informazioni importanti sugli autori di reati.

Il VIS consente alle autorità competenti in materia di visti, di frontiera, di asilo e di immigrazione di verificare con rapidità ed efficacia le necessarie informazioni concernenti cittadini di Stati terzi che richiedono un visto per l’entrata nello spazio Schengen. Oltre ai dati personali e relativi al domicilio e luogo di lavoro nonché alle cittadinanze, il VIS contiene tra gli altri i seguenti dati, di centrale importanza in particolare per il perseguimento penale:

 informazioni sulla persona che ha formulato un invito e/o che è tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento durante il sog-

giorno del richiedente;

 destinazione principale e durata del soggiorno prevista;

 data di arrivo e data di partenza previste nonché prima frontiera di ingresso o itinerario di transito previsto.

Il CIR conserva i dati d’identità e, ove disponibili, i dati sui documenti di viaggio nonché i dati biometrici provenienti dall’EES, dal C-VIS, dall’ETIAS, dall’ECRIS-TCN e in un secondo momento anche dall’Eurodac. Ciò mira a facilitare l’identificazione corretta delle persone registrate in uno dei sistemi menzionati. Con il CIR s’intende inoltre uniformare e agevolare l’accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati dei sistemi di informazione sui quali fonda ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Ciò grazie al fatto che, dopo la consultazione del CIR, in una seconda fase occorre interrogare tramite domanda al punto d’accesso centrale soltanto il sistema di informazione che contiene effettivamente i dati necessari (procedura a due fasi, cfr. più sotto al n. 3.1.1.2).

Con l’ESP, in futuro le autorità competenti potranno accedere tramite un’unica interrogazione alle informazioni per esse rilevanti e avere in tal modo un quadro globale della persona oggetto del controllo. Conformemente all’articolo 110e capoverso 2 LStrI, le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all’ESP. L’accesso al CIR è parimenti effettuato tramite l’ESP.

3.1.1.2 Condizioni per l’accesso delle autorità di perseguimento penale

Secondo l’articolo 22 dei regolamenti IOP, alle autorità di perseguimento penale è concessa la facoltà di consultare il CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. In questo caso le suddette autorità non possono consultare né i dati d’identità registrati nel CIR (contrariamente alla facoltà di consultare il CIR ai fini dell’identificazione secondo l’art. 21 dei regolamenti IOP) né direttamente i dati contenuti nei sistemi di informazione EES, C-VIS, ETIAS o Eurodac sui quali il CIR si fonda. Viene loro fornito soltanto un riferimento al sistema di informazione che contiene i dati relativi alla persona in questione (modalità riscontro/nessun riscontro). I corrispondenti dati dei sistemi di informazioni sui quali il CIR si fonda devono poi sempre essere chiesti separatamente presso il punto di accesso centrale - in Svizzera la Centrale operativa e d’allarme di fedpol (procedura a due fasi).

Per ottenere mediante richiesta accesso ai dati registrati nell’EES, nell’ETIAS o nel VIS occorre dimostrare che nel caso concreto la consultazione dei dati è necessaria e proporzionata e che contribuirà alla prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi83. Il fatto che la persona in questione sia registrata nel corrispondente sistema di informazione è comprovato dal riferimento al sistema di informazione risultante dall’interrogazione del CIR.

Il diritto di accesso all’ESP è collegato al diritto di consultare il CIR84, motivo per cui per le condizioni si rimanda a quanto esposto più sopra.

3.1.1.3 L’AFD in veste di autorità di perseguimento penale

L’accesso di un’autorità di perseguimento penale ai dati dei sistemi di informazione dell’UE e alle componenti centrali presuppone competenze nel settore della prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

83 Art. 32 del regolamento (UE) 2017/2226, art. 52 del regolamento (UE) 2018/1240, art. 3 del regolamento (CE) n. 767/2008

84 Art. 7 dei regolamenti IOP