Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
Un ulteriore obiettivo dell’interoperabilità consiste nel facilitare il rilevamento di identità multiple utilizzando il MID, al fine di combattere le frodi di identità. In tal modo, l’autorità competente per i visti e la migrazione che elabora una domanda viene automaticamente informata se il richiedente è noto sotto diverse identità, e può quindi agire di conseguenza.
Le autorità cantonali in veste di autorità di controllo alla frontiera
Attualmente le autorità cantonali e federali competenti per il controllo della frontiera esterna Schengen e la verifica del rispetto delle condizioni per l’entrata e il soggiorno, hanno la possibilità di ottenere dati dal C-VIS. Nel contesto del nuovo C-VIS, in futuro queste autorità disporranno di informazioni supplementari per il controllo dell’identità; in tal modo saranno potenziate la sicurezza interna e la lotta al terrorismo.
Qualità dell’immagine del viso
L’auspicato miglioramento della qualità dei dati biometrici, come il rilevamento delle immagini del volto sul posto, comporterà anche nuovi requisiti per le autorità preposte al rilascio dei permessi di dimora. Le risorse finanziarie necessarie per consentire loro di registrare l’immagine digitale del volto dei cittadini di Stati terzi con una risoluzione e una qualità dell’immagine sufficienti saranno messe a disposizione dalla SEM. Una prima stima dei costi è effettuata in collaborazione con il DFAE.
2.9 Aspetti giuridici
2.9.1 Costituzionalità
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei due regolamenti VIS si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 legge del 21 marzo 199781 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Nel presente caso, in virtù dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI il Consiglio federale disporrebbe della competenza per il recepimento di questi regolamenti dell’UE. Conformemente a questa disposizione, il Consiglio federale è in linea di principio competente per concludere trattati internazionali sull’obbligo del visto e l’esecuzione del controllo al confine. Nel presente caso, per la trasposizione sono però necessari adeguamenti della LStrI, della LSISA e della LSIP. Per questo motivo gli scambi di note concernenti il recepimento dei due regolamenti UE e la modifica delle tre leggi federali necessaria per la trasposizione dei regolamenti vanno presentati assieme al Parlamento per approvazione.
2.9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
Il recepimento dei due regolamenti e le relative modifiche di legge sono compatibili con il diritto internazionale.
2.9.3 Rapporto con il diritto europeo
Con il recepimento dei presenti sviluppi dell’acquis di Schengen la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell’UE, assunti nel quadro dell’AAS. Con il recepimento di questi regolamenti VIS la Svizzera garantisce controlli uniformi alla frontiera esterna Schengen. I regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 recepiti si ripercuotono su altri atti normativi di Schengen. Si tratta dei regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) n. 2017/2226, (UE) n. 2016/399, (UE) n. 2019/817 (UE) n. 2018/1240, (UE)
n. 2018/1860, (UE) n. 2018/1861, (UE) n. 2019/1896, (UE) n. 2018/1862 nonché le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio.
2.9.4 Forma degli atti
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200282 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., sono emanate in forma di legge federale. I presenti accordi sono di durata indeterminata, possono essere denunciati in ogni momento e non prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale. Il loro recepimento implica però la necessità di adeguare la LStrI, la LSISA e la LSIP. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero i trattati sottostà pertanto al referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. In virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato. Le modifiche di legge proposte sono necessarie per l’attuazione dei due regolamenti VIS e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tali atti. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).
81 RS 172.010
82 RS 171.10