Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

Anche l’UE si sta adoperando intensamente affinché polizia e autorità doganali collaborino nella lotta alla criminalità grave. Questa cooperazione è promossa pure da Europol. Già oggi l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale collabora con Europol in diversi settori della criminalità grave. Ciò è indispensabile per poter avere successo nella lotta contro le forme più gravi della criminalità internazionale.

Concretamente, nel quadro della sua attività di perseguimento penale l’AFD necessita dal CIR l’informazione sull’eventuale presenza di dati relativi a una persona sospetta in uno dei sistemi di informazione nonché l’accesso ai dati dei sistemi di informazione sui quali il CIR si fonda, al fine di poter consultare con maggiore rapidità ed efficienza i dati necessari richiedendoli alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol. Questi dati provenienti dai sistemi di informazione sono - assieme all’identificazione univoca di una persona sospetta - necessari per il riconoscimento dei collegamenti, la creazione di ulteriori approcci investigativi e l’avvio di altre misure di diritto penale rilevanti. Le informazioni dell’EES consentirebbero all’AFD in veste di autorità di perseguimento penale di sapere se e quando una persona è entrata nello spazio Schengen. L’AFD potrebbe utilizzarle nel quadro di misure attive di ricerca o investigative oppure dell’accertamento dei fatti e/o della raccolta delle prove in un’indagine penale. Un accesso più efficiente ai dati dell’ETIAS o del VIS permetterebbe nel caso di persone sospette di restringere in base ai suoi dati la ricerca di possibili luoghi di permanenza o famiglie ospitanti. In tal modo sarebbe possibile impiegare in maniera più mirata le risorse disponibili; d’altro canto si potrebbe minimizzare il rischio che persone sospette sfuggano al perseguimento penale poiché l’AFD non ha ricevuto le informazioni o le ha ricevute troppo tardi a causa di accertamenti onerosi presso autorità partner in Svizzera o all’estero. Inoltre, dai dati dell’ETIAS o del VIS si potrebbero anche ricavare informazioni su altre persone coinvolte come ospitanti o finanziatori/garanti, il che consentirebbe una più accurata individuazione delle attività incriminate e di tutte le persone coinvolte.

Una raccolta efficace delle informazioni svolge un ruolo centrale per l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale in quanto i reati gravi perseguiti e indagati sono sempre connessi con un passaggio transfrontaliero di merci, con il conseguente pericolo che gli autori del reato, per lo più organizzati su scala internazionale, sfuggano al perseguimento penale svizzero rifugiandosi all’estero.

L’accesso ai dati dei sistemi di informazione e al CIR aiuta inoltre l’AFD in veste di autorità di perseguimento penale a identificare in modo univoco una persona e di conseguenza a valutare meglio un eventuale rischio. Ciò aumenta la sicurezza dei collaboratori dell’AFD incaricati.

3.1.2 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

La presente modifica non è stata annunciata esplicitamente nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019– 2023. È necessaria affinché l’AFD ottenga l’accesso ai dati dei sistemi di informazione EES, ETIAS e C-VIS e la facoltà di consultare il CIR al fine di adempiere pienamente ed efficacemente i suoi compiti legali anche nel settore del perseguimento penale.

3.2 Nuova normativa proposta

Per concedere all’AFD la facoltà di consultare il CIR e l’accesso ai dati dei sistemi di informazioni Schengen sui quali il CIR si fonda nel settore del perseguimento penale occorre modificare la LStrI (per quanto riguarda l’utilità concreta dell’accesso cfr. n. 3.1.1.4).

3.3 Commenti ai singoli articoli

Art. 103c cpv. 4 lett. e LStrI

L’articolo 103c disciplina i diversi tipi di accesso all’EES. Il capoverso 4 elenca le autorità di perseguimento penale che possono chiedere dati dell’EES alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: La lettera e menziona ora i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale, analogamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché tramite richiesta alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol, l’AFD abbia accesso ai dati dell’EES nel quadro delle sue competenze a fini di prevenzione, individuazione o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. I collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale necessitano questi dati per sapere se e quando una persona è entrata nello spazio Schengen e per adottare in base a tali informazioni misure attive di ricerca o indagine o per poter utilizzare i dati per l’accertamento dei fatti e/o la raccolta delle prove nel quadro di un’indagine penale.

Art. 108e cpv. 3 lett. e LStrI

L’articolo 108e disciplina i diversi tipi di accesso all’ETIAS. Il capoverso 3 menziona le autorità di perseguimento penale che possono chiedere dati dell’ETIAS alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. La lettera e menziona ora i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale, analogamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché tramite richiesta alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol, l’AFD abbia accesso ai dati dell’ETIAS nel quadro delle sue competenze a fini di prevenzione, individuazione o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Grazie a questi dati i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale sono ad esempio in grado di restringere la ricerca di possibili luoghi di soggiorno e in tal modo impiegare in maniera mirata ed efficace le risorse affinché i presunti autori del reato non possano sfuggire al perseguimento penale lasciando il Paese.

Art. 109a cpv. 3 lett. e LStrI

L’articolo 109a disciplina i diversi tipi di accesso al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS). Il capoverso 3 elenca le autorità di perseguimento penale che possono chiedere determinati dati del C-VIS alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. La lettera e menziona ora i collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale, analogamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché tramite richiesta alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol, l’AFD abbia accesso ai dati del C-VIS nel quadro delle sue competenze a fini di individuazione o investigazione di altri reati gravi. Queste informazioni possono servire ai collaboratori dell’AFD incaricati del perseguimento penale ad esempio per identificare, in base ai dati relativi alla famiglia ospitante o i finanziatori/garanti, altre persone coinvolte in un caso di contrabbando internazionale e perseguirle penalmente.