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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 12 pagine
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e
(UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS. BB
b. i dati relativi ai documenti di viaggio;
c. i dati di contatto, i dati riguardanti lo stato di salute nel quadro della valutazione del rischio epidemico ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 numero 8 del regolamento (UE) 2018/124025 nonché informazioni complementari e copie di documenti del richiedente;
d. i risultati delle verifiche e delle consultazioni di autorità federali e cantonali;
e. i dati dell’ORBIS, del RIPOL, dell’N-SIS, dell’ASF-SLTD, del VOSTRA e del SIMIC a cui ha accesso l’unità nazionale ETIAS;
f. i dati dell’EES, del C-VIS, del SIS e del CIR a cui ha accesso l’unità nazionale ETIAS;
g. i dati ottenuti dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS nel quadro dell’assistenza amministrativa prestata da autorità federali e cantonali;
h. informazioni riguardanti la procedura di ricorso;
i. le richieste di fedpol e del SIC di inserimento degli stranieri nell’elenco di controllo;
j. i dati inseriti nell’elenco di controllo dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS.
3L’unità nazionale ETIAS può riprendere dall’ETIAS nel sistema nazionale ETIAS i dati personali di cui al capoverso 2 lettere a-c.
4Il sistema nazionale ETIAS contiene inoltre i fascicoli delle procedure delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS in forma elettronica.
Art. 108j Trattamento e comunicazione dei dati
1Hanno accesso ai seguenti dati del sistema d’informazione:
a. la SEM:
1. ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2 nel quadro dello svolgimento dei compiti in qualità di unità nazionale ETIAS;
2. ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2 lettere a-g per l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte;
b. il SIC e fedpol: ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2 lettere a-g per l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;
c. il SIC e fedpol: ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2 lettere i-j nel quadro dello svolgimento dei compiti in qualità di autorità richiedente per l’elaborazione degli inserimenti nell’elenco di controllo ETIAS.
25 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. abis.